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Sez. 5 - , Sentenza n. 27018 del 15/11/2017 (Rv. 646176 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | - Operazioni con società estera infragruppo (cd. "transfer pricing") - Finanziamenti infruttiferi internazionali tra società controllanti/controllate - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646176-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, va inteso come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale delle operazioni poste in essere postula l'esame della loro sostanza economica, in una prospettiva di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l'esigenza, in funzione dell'unitaria ratio dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)