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Sez. 5, Sentenza n. 13387 del 30/06/2016 (Rv. 640134 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Operazioni con società estera infragruppo (cd. "transfer pricing") - Mutuo gratuito - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640134-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, la stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace all'art. 76, comma 5 (ora 110, comma 7), del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzato alla repressione del cd. "transfer pricing", che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo, atteso che pure in tale ipotesi, peraltro maggiormente elusiva, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l'ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il «valore normale» dell'operazione, costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)