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Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 06/03/1980 (Rv. 405055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - PROSECUZIONE - AD OPERA DEGLI EREDI DEL DEFUNTO - DEDUZIONE DELLA OMESSA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI ALTRI EREDI - ONERE DI INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI EREDI PRETERMESSI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405055-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - PROSECUZIONE - AD OPERA DEGLI EREDI DEL DEFUNTO - DEDUZIONE DELLA OMESSA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI ALTRI EREDI - ONERE DI INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI EREDI PRETERMESSI - SUSSISTENZA.*

In caso di prosecuzione o riassunzione del processo ad opera degli eredi del defunto, o nei confronti degli stessi, la parte che sostiene la non integrita del contraddittorio per omessa partecipazione al giudizio di altri eredi non puo limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'Onere di indicarli specificamente. (Conf 918/77, mass n 384526).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)