Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 14/03/1997 (Rv. 503012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Morte della parte - Costituzione in giudizio di erede - Contestazione della sua qualità di "unico erede" e dell'integrità del contraddittorio - Onere della prova - Gravante sull'eccipiente - Fattispecie relativa a costituzione dell'erede in fase d'appello.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
Quando, a seguito della morte di una parte, del soggetto costituitosi in giudizio in suo luogo viene contestata non già la sua dichiarata qualità di erede del "de cuius", ma, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, la sua qualità di "unico" erede, spetta alla parte che propone l'eccezione di dare la relativa prova. (Nella specie la morte del "de cuius", avvenuta nel corso del primo grado, non era stata dichiarata dal suo procuratore costituito, e l'erede si era costituito in appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)