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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018 (Rv. 651907 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di pagamento a favore del Ctu - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Notifica alle parti personalmente e non ai loro difensori costituiti nel procedimento di merito - Necessità - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651907-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite nel giudizio di merito, anziché disporre l'integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso stesso alle parti personalmente).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)