Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32005 del 05/11/2021 (Rv. 663218 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Decreto di pagamento a favore del C.T.U. – Giudizio di opposizione – Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Mancata integrazione – Impugnazione per vizio del processo – Ammissibilità – Condizioni – Sussistenza di un concreto pregiudizio – Necessità – Rigetto dell’opposizione – Sentenza “inutiliter data” – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio; né può ritenersi "inutiliter data" la sentenza di rigetto dell'opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa.
Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 62, Cod. Civ. art. 194, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)