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Sez. 3, Sentenza n. 8554 del 22/08/1990 (Rv. 468978 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - PER IMMISSIONE IN LUOGO PRIVATO - OBBLIGO DI PRECEDENZA ANCHE NEI CONFRONTI DEI VEICOLI PROVENIENTI DA TERGO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468978-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - PER IMMISSIONE IN LUOGO PRIVATO - OBBLIGO DI PRECEDENZA ANCHE NEI CONFRONTI DEI VEICOLI PROVENIENTI DA TERGO - CONSEGUENZE.*

In tema di circolazione stradale, il conducente che svolta a sinistra per immettersi in un luogo privato è tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli, ai sensi del comma settimo dell'art. 105 cod. strad.; pertanto, oltre a segnalare tempestivamente il cambio di direzione, egli deve accertare, prima dell'inizio della manovra, che non sopraggiungano veicoli, anche a tergo, e deve controllare la strada durante l'esecuzione della manovra stessa e, qualora manchi una sufficiente visibilità, per cui non sia possibile rendersi conto in tempo utile del sopraggiungere dei veicoli favoriti, deve astenersi dal compiere la manovra o, almeno, se essa costituisce un'assoluta necessità, deve adottare cautele idonee per poter cedere la precedenza. (V 19/85, mass n 438223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)