Sez. 3, Sentenza n. 1561 del 13/02/1998 (Rv. 512615 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - MILITARI | Area aperta alla circolazione del pubblico - Obbligo di rispettare le norme del codice della strada - Sussistenza - Obbligo di dare la precedenza a destra - Visibilità ridotta - Particolare prudenza - Necessità - Concorso di colpa del conducente avente diritto - Ipotizzabilità - Convoglio militare - Diritto di procedere - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - MILITARI
Il conducente di un autocarro militare che circola su area equiparata a quella pubblica (artt. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990 e 2 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973) deve osservare le norme del codice della strada, e perciò l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (art. 105 codice della strada previgente), adeguando la sua condotta di guida a particolare prudenza se la visibilità è impedita dai veicoli in sosta (salvo il concorso di colpa di colui che, pur avendo diritto di precedenza, doveva a sua volta adeguarsi alla predetta situazione) a meno che il mezzo procede con di un convoglio militare e l'impegno dell'incrocio è già avvenuto (art. 118 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 118, Cod. Strada art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)