Sez. 1, Sentenza n. 2271 del 05/04/1996 Cc. (dep. 31/05/1996) Rv. 204823 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Nullità | Tipo di nullità - Conseguenze.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Nullità
La nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., non è né assoluta, né relativa, ma deve essere qualificata come nullità di terzo genere, che deve essere dichiarata di ufficio, ma che può essere sanata nelle forme previste dall'art. 185 stesso codice. Ne consegue che il Tribunale del riesame, investito della cognizione di un'ordinanza cautelare priva delle indicazioni previste dall'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen., deve dichiararne la nullità, ma al contempo tentare di integrarne adeguatamente il contenuto carente, per sanarla sulla base dei principi fissati dal citato art. 185.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)