Sez. 1, Sentenza n. 6868 del 17/12/1996 Cc. (dep. 06/02/1997) Rv. 206760 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ | Nullità concernente l'esposizione delle esigenze cautelari, degli indizi e dei motivi di ritenuta irrilevanza degli elementi forniti dalla difesa - Configurabilità solo in caso di formale omissione di tali indicazioni - Operatività, altrimenti, del potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ
La nullità prevista dall'art. 292, comma secondo, lett. c)e c) bis, cod. proc. pen. per il caso di mancata esposizione, nel provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, delle specifiche esigenze cautelari, degli indizi e dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, è configurabile soltanto quando, sotto il profilo formale, si verifichi l'omissione di tali indicazioni, e non anche quando sotto un profilo sostanziale e di merito, si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni medesime. Pertanto, in tale seconda ipotesi, il giudice del riesame potrà e dovrà, se del caso, avvalersi del potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata conferitogli dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., confermando, quindi, l'ordinanza suddetta anche per ragioni diverse da quelle contenute in detta originaria motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)