Sez. 4, Sentenza n. 1192 del 03/07/1967 Ud. (dep. 31/01/1968) Rv. 106609 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -INDAGINI NECROSCOPICHE CHE ACCERTINO LA SOLA MORTE - ATTI SUCCESSIVI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA - DIPENDENZA DALLA PERIZIA - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA PERIZIA - NON SI COMUNICA AGLI ATTI SUCCESSIVI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -INDAGINI NECROSCOPICHE CHE ACCERTINO LA SOLA MORTE - ATTI SUCCESSIVI RELATIVI ALLA RESPONSABILITA - DIPENDENZA DALLA PERIZIA - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA PERIZIA - NON SI COMUNICA AGLI ATTI SUCCESSIVI.*
Se da una perizia necroscopica non siano stati ricevuti altri elementi all'infuori del mero fatto della morte (nella specie, ispezione e descrizione del cadavere), gli Atti processuali successivi relativi alla responsabilita dell'imputato non possono considerarsi dipendenti dalla perizia stessa. Ne consegue che l'eventuale nullita che vizia la perizia non travolge gli Atti successivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)