Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 23/05/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165155 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA - NULLITÀ - DELLA PERIZIA - NULLITÀ DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - ORDINANZA - NULLITÀ - DELLA PERIZIA - NULLITÀ DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, per effetto della dichiarata nullità di una perizia per violazione di norme processuali, non consegue automaticamente, ma è subordinata allo accertamento dei legami sostanziali fra i due Atti, nel senso che gli elementi di decisione del rinvio a giudizio si fondino solamente sui risultati di quell'accertamento tecnico. Ne consegue che qualora tale collegamento non sussista, ma risulti soltanto la nullità della perizia, il giudice del dibattimento non dovrà dichiarare la nullità di tutti gli Atti conseguenti e rimettere il procedimento in istruttoria, ma dovrà procedere direttamente alla rinnovazione dell'atto nullo. (V mass n 102169; (V mass n 103688; (V mass n 106609; (V mass n 106827; (V mass n 115887; (V mass n 122271; (V mass n 123213; (V mass n 123511; (V mass n 123691; (V mass n 125272; (V mass n 103831; (V mass n 145138; (V mass n 162365; (V mass n 124233, ove, però, il principio è attenuato ed mass n 133484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)