Sez. 3, Sentenza n. 4077 del 03/05/1996 (Rv. 497353 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prove assunte ad iniziativa o istanza della controparte - Utilizzabilità - Principio di acquisizione - Operatività - Portata.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)