Sez. L, Sentenza n. 4118 del 03/04/1992 (Rv. 476591 - 01)
Prova civile - Onere della prova - In genere | Principio dell'onere della prova - Regola residuale di giudizio - Configurabilità - Prove assunte ad iniziativa o istanza della controparte - Utilizzabilità - Principio di acquisizione - Operatività - Portata.
Prova civile - Onere della prova - In genere
Il principio dell'onere della prova - come regola residuale di giudizio, in virtù della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi patti costitutivi - non implica affatto che tale dimostrazione debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare quelle espletate o comunque acquisite ad istanza e per iniziativa della controparte; infatti, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)