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Sez. 3, Sentenza n. 666 del 29/01/1980 (Rv. 404083 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI PROPORRE DOMANDE NUOVE - FUNZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLA DOMANDA NUOVA - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELL'ACCETTAZIONE PREDETTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404083-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DIVIETO DI PROPORRE DOMANDE NUOVE - FUNZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SULLA DOMANDA NUOVA - PRECLUSIONE DI QUEST'ULTIMA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELL'ACCETTAZIONE PREDETTA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado e posto a tutela del diritto di difesa dei soggetti privati, onde se la parte, nei cui confronti la nuova domanda e proposta, accetta il contraddittorio sulla stessa difendendosi nel merito, senza sollevare tempestivamente l'eccezione di irritualita della proposizione della domanda nuova, la preclusione non opera e il giudice ha l'Obbligo di provvedere sulla domanda. Lo apprezzamento del giudice del merito in ordine alla accettazione o meno del contraddittorio e incensurabile in Cassazione se correttamente motivato. (Conf 3215/78, mass n 392663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)