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Sez. 2, Sentenza n. 10287 del 17/10/1998 (Rv. 519798 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Violazione degli articoli 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo antecedente la legge 353/1990, per mancanza di accettazione tacita del contraddittorio - "Quaestio facti" - Conseguenze - Apprezzamento del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Sindacato esteso al fatto processuale - Esclusione - Violazione degli articoli 112 e 345 cod. proc. civ. - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti processuali da parte della Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519798-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La violazione degli articoli 183 e 184 cod. proc. civ. - nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - per mancanza di accettazione del contraddittorio su una domanda nuova introdotta nel corso del giudizio di primo grado, è censurabile in Cassazione per vizio di motivazione, perché la valutazione del grado di significatività e concludenza del comportamento della parte destinataria della "mutatio" libelli costituisce "quaestio facti", rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, i cui criteri adottati sono incensurabili in sede di legittimità se scevri da errori logici e giuridici e caratterizzati da un'indagine seria e completa, mentre la denuncia della violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda e di quello di non esaminare domande nuove proposte per la prima volta nel giudizio di impugnazione, ai sensi rispettivamente degli articoli 112 e 345 cod. proc. civ., configurando vizi in procedendo, determina l'estensione del sindacato della Corte di Cassazione al fatto, con conseguente esame diretto degli atti processuali da parte di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 183, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 184, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)