Sez. 1, Sentenza n. 3631 del 17/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216177 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Contenuto di intercettazioni telefoniche - Omessa trasmissione al g.i.p. o al tribunale del riesame - Inutilizzabilità - Omessa trasmissione della documentazione relativa alle attività esecutive delle intercettazioni - Utilizzazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità "ex" art. 271 cod. proc. pen. la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al g.i.p. o al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, stabilito al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione della documentazione inerente alla mera attività esecutiva dell'attività di intercettazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)