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Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 27/03/1998 Cc. (dep. 14/01/1999) Rv. 212293 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Mancata trasmissione al GIP dei verbali relativi alla mera attività esecutiva delle operazioni di intercettazione - Utilizzabilità a fini cautelari delle eseguite intercettazioni.
Stato
decisa il 1998-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212293-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al GIP od al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi e non anche la mancata allegazione della documentazione inerente la mera attività esecutiva della attività intercettiva e quella di conservazione del relativo materiale. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che aveva dedotto la inosservanza di norme processuali, sostenendo la inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa trasmissione al GIP ed al Tribunale del riesame dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, osservando che, per il principio di tassatività dei casi di inutilizzabilità, le ipotesi ad essa riconducibili non possono essere dilatate a ricomprendere la dedotta omissione).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)