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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 484 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-19, depositata il 1989-07-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:484
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24516

  • Riscossione delle imposte
  • Riscossione coattiva
  • Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del debitore
  • Opposizione di terzo
  • Proponibilità da parte del coniuge, dei parenti e degli affini, entro il terzo grado, del contribuente
  • Esclusione
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di legalità in materia tributaria
  • Incidenza sulla tutela giurisdizionale del diritto di proprietà
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 Cost., in quanto già decisa nel senso della manifesta infondatezza, senza che ora vengano addotti nuovi motivi, che possano indurre ad adottare una diversa decisione. - V. sent. nn. 42 e 93/1964, 129/1968, 107/1969, ord. nn. 105 e 106/1964, 71/1971, 36/1974, 283/1984, 191/1989. red.: A. M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1989 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 20 febbraio 1989 (R.O. n. 201 del 1989), emessa nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e l'Esattoria delle imposte dirette di Venezia, il Pretore di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado del contribuente di proporre opposizione ex art. 619 del codice di procedura civile per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione; che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui preclude la opposizione di terzo in relazione alla condizione di coniuge, parente o affine differentemente dal rapporto di convivenza con altre persone prive di tali condizioni personali; b) l'art. 23 della Costituzione nella parte in cui impone una prestazione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in forza di specifica norma di legge, laddove legittima la esecuzione esattoriale anche su beni non appartenenti al debitore esecutato; c) gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consentono la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprietà pure in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca od espropri la proprietà; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata, in riferimento ai parametri ora di nuovo indicati (3, 24, 42 della Costituzione) (sentenze nn. 42 e 93 del 1964, 129 del 1968, 107 del 1969; ordinanze nn. 105 e 106 del 1964, 71 del 1971, 36 del 1974, 283 del 1984, 191 del 1989); che non sono stati addotti ragioni diverse e motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione in quanto escludono il denunciato contrasto con l'art. 23 della Costituzione sia il riconosciuto carattere sostanziale della norma la quale pone il vincolo di garanzia sui beni esistenti nella casa del debitore, sia la riconosciuta portata della disposizione con la quale si istituisce un semplice vincolo di garanzia a favore del fisco che non fa venir meno il definitivo accollo dell'onere della imposizione al solo debitore di imposta; che, pertanto, della questione ora di nuovo sollevata va dichiarata la manifesta infondatezza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Mestre con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze