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Sez. 3, Sentenza n. 286 del 13/01/2015 (Rv. 633953 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Imputabilità del fatto dannoso a più persone - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Fondamento - Sentenza di condanna in giudicato - Applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai coobbligati rimasti estranei al giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633953-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)