Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024 (Rv. 672533-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE | Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE
Costituisce presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura, di proprietà in parte del condominio e in parte del Comune, soggetto estraneo al giudizio - aveva liquidato il solo danno riconducibile ai beni di proprietà del primo, senza accertare se l'evento dannoso fosse unico oppure dipeso da autonome sequenze causali, riferibili al predetto ente comproprietario, ciascuna causativa di danni distinti e autonomamente identificabili).
Cod. Civ. art. 2055 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)