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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 4 maggio 2006, causa C-169/04

Decisione
decisa il 2006-05-04
ECLI
ECLI:EU:C:2006:289

Epigrafe

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006 Nel procedimento C-169/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) con decisione 2 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2004, nella causa Abbey National pie, Inscape Investment Fund contro Commissioners of Customs & Excise, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 2005, considerate le osservazioni presentate: per l'Abbey National plc, dal sig. J. Woolf, barrister, e dall'avv. J.-C. Bouchard, incaricati dal sig. R. Croker, solicitor; per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji nonché dalle sig.re E. O'Neill e S. Nwaokolo, in qualità di agenti, assistiti dal sig. R. Hill, barrister; per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 settembre 2005, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito di due controversie pendenti tra l'Abbey National pie (in prosieguo: l'«Abbey National») e la Inscape Investment Fund, da un lato, e i Commissioners of Customs & Excise (in prosieguo: i «Commissioners»), dall'altro, riguardo, in primo luogo, alla tassazione delle prestazioni effettuate dai depositari di un certo numero di organismi di investimento collettivo registrati in forma di trust («authorised unit trusts») e da una società di investimento aperta («Open-ended investment company»; in prosieguo: una «OEIC») e, in secondo luogo, a prestazioni di amministrazione e contabilità svolte da una società terza dietro delega della società di gestione di una OEIC.

Sentenza › Contesto normativo › Normativa comunitaria

punto 3
L'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva ha il seguente disposto: «Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: (...) d) le operazioni seguenti: 1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; 2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi; 3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti; 4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici; 5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione: dei titoli rappresentativi di merci; dei diritti o titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3; 6. la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri».
punto 4
L'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375, pag. 3), definisce gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «OICVM») come organismi: «— il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e — le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. (...)».
punto 5
Ai sensi dello stesso art. 1, n. 3, tali organismi possono assumere «la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di trust («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento)». Ai fini della direttiva 85/611, l'espressione «fondo comune di investimento» comprende altresì lo «unit trust».
punto 6
Conformemente all'art. 4, n. 1, di tale direttiva, un OICVM deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato. Tale autorizzazione vale per tutti gli Stati membri.
punto 7
Dall'art. 4, n. 2, della stessa direttiva risulta che, ai fini dell'autorizzazione, un fondo comune di investimento deve aver designato una società di gestione ed un depositario, mentre la società di investimento, anch'essa assoggettata a tale obbligo in quanto depositaria, non è tenuta a designare una società di gestione.
punto 8
Secondo gli artt. 7, n. 1, e 14, n. 1, della direttiva 85/611, la custodia del patrimonio di un fondo comune di investimento o di una società d'investimento deve essere affidata a un depositario.
punto 9
Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'art. 7, n. 3, di tale direttiva, il depositario deve inoltre: «a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo; b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo; e) eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo; d) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; e) accertare che i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge o al regolamento del fondo».
punto 10
Quanto alle società di investimento, l'art. 14, n. 3, della stessa direttiva precisa che, oltre alla custodia del patrimonio, il depositario deve: «a) accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge o ai documenti costitutivi della società; b) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; e) accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti costitutivi».
punto 11
Ai sensi degli artt. 9 e 16 della direttiva 85/611, il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione o della società di investimento, nei confronti di queste ultime e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi.
punto 12
In forza degli artt. 10, n. 1, e 17, n. 1, di tale direttiva, le funzioni di società di gestione e di società di investimento, da un lato, e di depositario, dall'altro, non possono essere esercitate dalla stessa società.
punto 13
La direttiva 85/611 è stata modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE, al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU 2002, L 41, pag. 20), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/108/CE, con riguardo agli investimenti OICVM (GU 2002, L 41, p. 35). L'art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/611, come modificata, rinvia all'allegato II della stessa direttiva, che contiene un elenco non tassativo delle funzioni incluse nelle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento. Tale elenco menzione le funzioni seguenti: «— Gestione degli investimenti — Amministrazione: a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; b) servizio di informazione per i clienti; c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali); d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile; e) tenuta del registro dei detentori delle quote; f) distribuzione dei proventi; g) emissione e riscatto delle quote; h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati); i) tenuta dei libri. — Commercializzazione».
punto 14
L'art. 5 octies, n. 1, della direttiva 85/611, come modificato, applicabile, in forza dell'art. 13 ter della stessa direttiva, anche alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata, prevede la possibilità, a talune condizioni, per le società di gestione di «delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni».

Sentenza › Contesto normativo › Normativa nazionale

punto 15
In forza dell'allegato 9, gruppo 5, punti 9 e 10, della legge del 1994 relativa all'imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax Act 1994), sono considerati «fondi comuni di investimento» nel Regno Unito, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, gli «authorised unit trusts» (punto 9) e le OEIC (punto 10).
punto 16
La direttiva 85/611 è stata trasposta nel Regno Unito con la legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000; in prosieguo: la , «FSMA»), che tuttavia ha una portata più ampia della direttiva.
punto 17
Conformemente alla FSMA, un «authorised unit trust» è un piano di investimento collettivo la cui proprietà è detenuta da un trust per conto dei partecipanti e che è riconosciuto mediante un'autorizzazione. Nell'ambito di un piano siffatto, gli investitori acquistano o vendono quote del fondo. Salvo il caso del riscatto, da parte del gestore, delle quote dell'investitore o della vendita di quote a quest'ultimo, ogni volta che un investitore acquista o vende quote, vengono create o rimborsate nuove quote.
punto 18
Secondo le regole applicabili ai piani di investimento collettivo contenute nel «Collective Investment Schemes Sourcebook» (in prosieguo: il «CIS Sourcebook») dell'autorità responsabile dei servizi finanziari (Financial Services Authority), il gestore di un «authorised unit trust» è tenuto a gestire quest'ultimo conformemente all'atto fiduciario, alle regole del CIS Sourcebook ed al prospetto più recente.
punto 19
La decisione di rinvio indica che una OEIC è una specie di piano di investimento collettivo analogo ad un fondo comune di investimento, ma che presenta la struttura di una società commerciale invece di essere disciplinato dal diritto dei trust. Tranne le disposizioni della FSMA, le OEIC sono disciplinate segnatamente dalla regolamentazione del 2001 applicabile alle società di investimento aperte (Open-Ended Investment Companies Regulations 2001; in prosieguo: le «OEIC Regulations»). Una OEIC dispone di un capitale sociale variabile, di modo che, qualora un investitore decida di investire nella società, vengono create nuove azioni, rimborsate nel caso in cui investitore voglia liquidare il suo investimento.
punto 20
Le OEIC Regulations esigono che l'attività della OEIC sia gestita da almeno un amministratore di società autorizzata (Authorised Corporate Director; in prosieguo: un «ACD»). Quest'ultimo dev'essere una persona giuridica autorizzata ad agire in qualità di amministratore.
punto 21
Nella FSMA e nel CIS Sourcebook, il depositario di un «authorised unit trust» è designato con il termine «trustee», mentre nelle OEIC Regulations il depositario di una OEIC è chiamato «depositario».

Sentenza › Controversia principale e questioni pregiudiziali

punto 22
L'Abbey National Unit Trust Managers Limited e la Scottish Mutual Investment Managers Limited, membri del gruppo TVA Abbey National, sono i gestori, rispettivamente, di quindici e undici «authorised unit trusts».
punto 23
I trustees di questi ultimi sono la Clydesdale Bank pie (in prosieguo: la «Clydesdale»), la Citicorp Trustee Company Limited (in prosieguo: la «Citicorp») e la HSBC Bank plc (in prosieguo: la «HSBC»). Il giudice del rinvio rileva che questi ultimi fatturano un compenso generale per le loro funzioni di trustée. Sebbene la Clydesdale e la HSBC agiscano anche in qualità di custodi, i compensi generali di trustee da esse fatturate non riguardano la custodia globale, per la quale è previsto un compenso distinto, mentre la Citicorp, sebbene trustee, non agisce in qualità di custode.
punto 24
La Inscape Investments Limited è stata designata come ACD di Inscape Investment Fund e l'Abbey National Asset Managers Limited di altre tre OEIC. La Inscape Investments Limited e la Inscape Investment Fund sono altresì membri del gruppo TVA Abbey National.
punto 25
La Citicorp è stata designata come depositaria di queste quattro OEIC e fattura un compenso generale per le sue funzioni. Tuttavia, neanche per queste ultime essa agisce in qualità di custode.
punto 26
Alla fine del 2000, la Inscape Investments Limited ha concluso un accordo relativo alla contabilità della Inscape Investment Fund prima con la Bank of New York Europe Limited e poi con la Bank of New York (in prosieguo: la «Bank of New York»). In forza di tale accordo, quest'ultima si è impegnata a fornire una serie di servizi delegati dalla Inscape Investments Limited, in particolare il calcolo dell'importo degli utili e del prezzo delle quote o delle azioni del fondo, le valutazioni dei patrimoni, la contabilità, la preparazione di dichiarazioni per la distribuzione degli utili, il rilascio di informazioni e di documentazioni per i conti periodici e per le dichiarazioni fiscali, statistiche e di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), nonché la preparazione delle previsioni di utili.
punto 27
La Bank of New York si è altresì impegnata ad effettuare altre prestazioni, come il trattamento dei dati, le operazioni di ravvicinamento sul fondo, il calcolo e la registrazione degli oneri e delle spese, la registrazione degli eventi sociali, la diffusione alla stampa dei prezzi quotidiani dei comparti, la produzione delle dichiarazioni fiscali e IVA, nonché le dichiarazioni alla Banca d'Inghilterra, il calcolo del tasso di distribuzione e di rendimento e le risposte ai quesiti della Inscape Investments Limited e/o del depositario.
punto 28
L'Abbey National ha proposto un ricorso in quanto l'IVA era stata chiesta da diversi trustees degli «authorised unit trusts» che gestiscono le sue filiali e la Inscape Investment Fund in quanto il suo depositario le chiedeva l'IVA.
punto 29
Inoltre, l'Abbey National contesta alla fatturazione della Bank of New York alla Inscape Investments Limited dell'IVA sulle prestazioni amministrative e contabili da essa effettuate in qualità di amministratore del fondo.
punto 30
L'Abbey National fa altresì valere che i servizi forniti dalla Bank of New York sono esenti da IVA, dato che costituiscono «la gestione di fondi comuni di investimento» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. A tal riguardo, essa rileva che l'amministrazione di un fondo fa manifestamente parte della sua gestione e che la delega dell'insieme degli aspetti amministrativi della gestione o di un'ampia parte di essi, che formano una parte specifica ed essenziale della gestione, non dev'essere trattata diversamente dalla delega di talune delle decisioni relative alla scelta degli investimenti.
punto 31
L'Abbey National e la Inscape Investment Fund sostengono poi che anche le prestazioni diverse dai servizi di custodia effettuati da trustees di un «authorised unit trust» e da depositari di una OEIC sono esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. Infatti, tra le funzioni di gestione sono comprese le funzioni di controllo e di adozione di decisioni garantite dal depositario o dal trustee.
punto 32
Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo i Commissioners, la funzione specifica ed essenziale di gestione dei fondi comuni d'investimento è la gestione degli investimenti, che comprende la scelta e la cessione dei patrimoni oggetto di tale gestione. Essi sostengono che ciò esclude i servizi forniti dai trustees e dai depositari dal campo di applicazione dell'esenzione, dato che questi ultimi generalmente non sono direttamente compresi nelle decisioni quotidiane relative alla gestione degli investimenti e che il loro ruolo principale è di proteggere il consumatore e l'investitore. Ciò escluderebbe dal campo di applicazione dell'esenzione altresì i servizi amministrativi forniti dall'amministratore del fondo, in quanto nessuno di essi comprende la scelta e la cessione dei patrimoni oggetto della gestione.
punto 33
Il giudice del rinvio osserva che la portata dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non è chiara. Esso rileva, al riguardo, che esiste una disparità tra le pratiche dei diversi Stati membri quanto al trattamento di, operazioni come quelle di cui trattasi nella causa principale.
punto 34
Il VAT & Duties Tribunal, London, ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'esenzione per la “gestione di fondi comuni d'investimento, quali definiti dagli Stati membri” [‘the management of special investment funds as defined by Member States’, nella versione inglese], figurante all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva IVA implichi che gli Stati membri dispongono del potere di definire le attività rientranti nella “gestione” dei fondi comuni d'investimento oltre che del potere di definire i fondi comuni d'investimento che possono beneficiare dell'esenzione. 2) Qualora la soluzione della prima questione sia negativa e al termine “gestione” di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva IVA debba attribuirsi un significato autonomo di diritto comunitario, se, alla luce della direttiva del Consiglio 85/611 (...), le prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee per i servizi forniti ai sensi degli artt. 7 e 14 della direttiva [85/611], delle norme regolatrici nazionali e delle pertinenti disposizioni del fondo siano prestazioni di “gestione di fondi comuni d'investimento” ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. 3) Ancora, nel caso in cui la soluzione della prima questione sia negativa e al termine “gestione” debba attribuirsi un significato autonomo di diritto comunitario, se l'esenzione per la gestione di “fondi comuni d'investimento” di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva IVA si applichi ai servizi prestati da un gestore esterno per quanto riguarda la gestione amministrativa dei fondi».

Sentenza › Sulla prima questione

punto 35
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento contenuta all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rappresenti una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.

Sentenza › Sulla prima questione › Osservazioni presentate alla Corte

punto 36
L'Abbey National, il governo lussemburghese e la Commissione delle Comunità europee ritengono che occorra interpretare l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva per «la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri» nel senso che essa non conferisce a questi ultimi il potere di definire le attività comprese nel termine «gestione» dei fondi.
punto 37
Il governo del Regno Unito, invece, sostiene che tale esenzione conferisce agli Stati membri tale potere, insieme a quello di definire i fondi comuni di investimento che possono beneficiare dell'esenzione.

Sentenza › Sulla prima questione › Giudizio della Corte

punto 38
Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall'art. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione comunitaria cha miri ad evitare divergenze nell'applicazione del regime IVA da uno Stato membro all'altro (v., segnatamente, sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-6301, punto 51; 3 marzo 2005, causa C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Racc. pag. I-1527, punto 27, e 1o dicembre 2005, cause riunite C-394/04 e C-395/04, Ygeia, Racc. pag. I-10373, punto 15).
punto 39
Anche se, di conseguenza, gli Stati membri non possono modificarne il contenuto, in particolare quando ne fissano le condizioni di applicazione, ciò non vale quando il Consiglio ha affidato loro il compito di definire taluni termini di un'esenzione (v. sentenza 28 marzo 1996, causa C-468/93, Gemeente Emmen, Racc. pag. I-1721, punto 25).
punto 40
Occorre quindi esaminare se l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisca agli Stati membri il compito di definire tanto la nozione di «fondi comuni di investimento» quanto quella di «gestione» di tali fondi, ovvero se esso riguardi unicamente la prima di tali due nozioni.
punto 41
Al riguardo si deve constatare che, sebbene le versioni inglese e olandese di tale disposizione siano ambigue sulla sua portata, risulta segnatamente dalle versioni danese, tedesca, francese e italiana che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rinvia alle definizioni degli Stati membri esclusivamente per quanto attiene alla nozione di «fondi comuni di investimento».
punto 42
La portata ristretta di tale rinvio al diritto nazionale, come risulta in particolare dalle versioni danese, tedesca, francese e italiana, è confermata dal contesto in cui è contenuta l'espressione, dalla struttura della sesta direttiva e dall'obiettivo di evitare divergenze nell'applicazione del regime IVA da uno Stato membro all'altro.
punto 43
Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che la nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.

Sentenza › Sulla seconda e sulla terza questione

punto 44
Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento»: le prestazioni fatturate da un depositario effettuate conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni nazionali ed ai regolamenti dei fondi applicabili, e i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno.

Sentenza › Sulla seconda e sulla terza questione › Osservazioni presentate alla Corte

punto 45
L'Abbey National ed il governo lussemburghese fanno valere che le prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee nell'ambito dei servizi forniti conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni nazionali ed ai regolamenti dei fondi applicabili sono prestazioni esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
punto 46
Quest'ultima disposizione comprenderebbe altresì i servizi forniti da un gestore esterno nell'ambito della gestione amministrativa dei fondi.
punto 47
Il governo del Regno Unito sostiene che l'espressione «gestione» dei fondi comuni di investimento contenuta all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che fa riferimento alla funzione principale di gestione del portafogli svolta dal gestore di un fondo comune di investimento.
punto 48
Tale esenzione non si estenderebbe alle prestazioni fatturate da un depositario o da un trustee nell'ambito della custodia dei patrimoni del fondo comune di investimento o del controllo delle attività del gestore diretto a garantire la loro conformità alle regole di diritto ed ai regolamenti del fondo.
punto 49
Per le stesse ragioni, la detta esenzione non sarebbe applicabile neanche alle prestazioni puramente amministrative fornite al gestore dall'amministratore incaricato della contabilità del fondo.
punto 50
Secondo la Commissione, l'espressione «gestione di fondi comuni di investimento» ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva comprende tutti i servizi strettamente connessi all'esercizio del fondo, vale a dire alla determinazione della politica di investimento, di acquisto e di vendita dei patrimoni.
punto 51
Orbene, i servizi prestati da un depositario, conformemente agli artt. 7 e 14 della direttiva 85/611, alle disposizioni regolamentari nazionali ed al regolamento del fondo, non fanno parte della gestione di fondi ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
punto 52
Neanche i servizi forniti da un gestore esterno che rientrano nella gestione amministrativa dei fondi farebbero parte della gestione dei fondi ai sensi di tale disposizione.

Sentenza › Sulla seconda e sulla terza questione › Giudizio della Corte

punto 53
In via preliminare, si deve constatare che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva riguarda i fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Rientrano quindi nell'ambito di applicazione di tale disposizione tanto gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, quanto quelli aventi forma statutaria.
punto 54
Infatti, né il contesto, né il tenore letterale dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva rivelano che l'intenzione del legislatore fosse di limitare l'applicazione di tale disposizione ai soli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust.
punto 55
Di fatto, al momento dell'adozione della sesta direttiva, la terminologia comunitaria in questo settore non era ancora armonizzata, dato che la direttiva 85/611, che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli OICVM, è stata adottata solo nel 1985. Inoltre, mentre per designare gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale le versioni francese e italiana dell'art. 1, n. 3, della direttiva 85/611 utilizzano la stessa espressione che compare all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, ciò non si verifica nel caso di altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare le versioni inglese, tedesca, danese e olandese.
punto 56
Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva alle transazioni realizzate tra gli organismi di investimento collettivo e gli investitori (partecipanti), qualsiasi altra interpretazione di tale disposizione che esonerasse dall'IVA la gestione degli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, e non forma statutaria, sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale, su cui si basa, tra l'altro, il sistema comune di IVA istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dell'IVA (v. sentenze 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimber Air, Race. pag. I-8379, punti 23 e 24, nonché 8 dicembre 2005, causa C-280/04, Jyske Finans, Race. pag. I-10683, punto 39).
punto 57
Occorre poi esaminare il contenuto della nozione di «gestione» dei fondi comuni di investimento.
punto 58
A tal riguardo è giocoforza constatare che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non contiene alcuna definizione di tale nozione.
punto 59
Tale disposizione deve essere quindi interpretata alla luce del contesto nel quale si inserisce, nonché della finalità e della struttura di tale direttiva, tenendo conto particolarmente della ratio legis dell'esenzione che essa prevede (v., in tal senso, sentenze 18 novembre 2004, causa C-284/03, Temco Europe, Race. pag. I-11237, punto 18, e Fonden Marselisborg Lystbådehavn, cit., punto 28).
punto 60
Occorre in primo luogo rammentare che, poiché le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, esse devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenze 12 giugno 2003, causa C-275/01, Sinclair Collis, Race. pag. I-5965, punto 23, e 20 novembre 2003, causa C-8/01, Taksatorringen, Race. pag. I-13711, punto 36).
punto 61
Inoltre, dall'art. 1, n. 2, della direttiva 85/611 risulta che le operazioni degli OICVM consistono nell'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico. Infatti, con i capitali che i sottoscrittori depositano acquistando quote, gli OICVM costituiscono e gestiscono, per conto di essi e dietro remunerazione, portafogli composti da valori mobiliari (v. sentenza 21 ottobre 2004, causa C-8/03, BBL, Racc. pag. I-10157, punto 42).
punto 62
Come rilevato dall'avvocato generale al punto 68 delle sue conclusioni, l'obiettivo dell'esenzione delle operazioni legate alla gestione di fondi di investimento prevista dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva è, tra l'altro, di incoraggiare l'investimento di capitali dei piccoli investitori in fondi d'investimento. Il punto 6 di tale disposizione è diretto a garantire che il sistema comune dell'IVA sia fiscalmente neutro quanto alla scelta tra l'investimento diretto in titoli e quello mediante organismi di investimento collettivo.
punto 63
Ne consegue che le operazioni coperte da tale esenzione sono quelle che attengono specificamente all'attività degli organismi di investimento collettivo.
punto 64
Di conseguenza, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, oltre alle funzioni di gestione di portafogli, quelle di amministrazione di organismi di investimento collettivo come quelle indicate all'allegato II della direttiva 85/611, come modificata, alla voce «Amministrazione», che costituiscono funzioni specifiche degli organismi di investimento collettivo.
punto 65
Al contrario, tale disposizione non riguarda le funzioni di depositario degli organismi di investimento collettivo, come quelle indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611. Tali funzioni non fanno parte infatti della gestione degli organismi di investimento collettivo, ma del controllo e della sorveglianza dell'attività di questi ultimi, dato che la finalità cui si tende è di garantire che la gestione degli organismi di investimento collettivo sia effettuata conformemente alla legge.
punto 66
Per quanto riguarda i servizi di gestione amministrativa e contabile e dei fondi forniti da un gestore esterno, occorre anzitutto rilevare che, come le operazioni esenti ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva (v. sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, Racc. pag. I-3017, punto 32), la gestione dei fondi comuni di investimento di cui al punto 6 del detto articolo è definita in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario del servizio.
punto 67
Inoltre, il tenore letterale dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia smembrata in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell'esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno (v., in tal senso, per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva, sentenza SDC, cit., punto 64, e, per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, di tale direttiva, sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services, Racc. pag. I-10237, punto 23).
punto 68
Di conseguenza, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo più conveniente dal punto di vista strettamente economico senza correre il rischio di vedere le loro operazioni escluse dall'esenzione prevista all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
punto 69
Ne consegue che i servizi di gestione forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nel campo d'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
punto 70
Tuttavia, per essere considerate operazioni esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio descritto allo stesso punto 6 (v., in tal senso, per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva, citate sentenze SDC, punto 66, e CSC Financial Services, punto 25).
punto 71
I servizi forniti devono quindi riguardare gli elementi specifici ed essenziali della gestione di fondi comuni di investimento. Le mere prestazioni materiali o tecniche, come la messa a disposizione di un sistema informatico, non sono comprese nell'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva (v., in tal senso, per quanto riguarda l'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, sentenza SDC, cit., punto 66).
punto 72
Si deve quindi constatare che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento» ai sensi di tale disposizione qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni di investimento.
punto 73
Spetta al giudice del rinvio accertare se i servizi di cui trattasi nella causa principale soddisfino tali criteri.
punto 74
Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi. Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva 85/611.

Sentenza › Sulle spese

punto 75
Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto. 2) L'art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi. Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli arti. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Firme

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