Sez. L, Sentenza n. 2697 del 16/04/1986 (Rv. 445754 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DA UNO AD ALTRO TIPO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ DA UNO AD ALTRO TIPO - ESCLUSIONE.*
La trasformazione di una società da uno ad altro tipo (anche se si tratti di trasformazione di una società di persone in società di capitali) non è considerata dalla legge come creazione di una nuova società, ma come modificazione dell'atto costitutivo della società trasformata, che continua ad esistere in una nuova veste. La corrispondente vicenda resta, pertanto, al di fuori della sfera di applicazione dell'art. 2112 cod. civ., relativo alla diversa ipotesi di successione nell'impresa, con la conseguenza della assoluta continuità di tutti i rapporti di lavoro instaurati nel corso della complessa vita della impresa. (Conf 2503/79, mass n 398829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)