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Sez. L, Sentenza n. 2503 del 28/04/1979 (Rv. 398829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DA UNO AD ALTRO TIPO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - INAPPLICABILITA - PERSISTENZA DELLA ORIGINARIA SOCIETA, TRASFORMATA IN UNA NUOVA VESTE.*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETA DA UNO AD ALTRO TIPO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - INAPPLICABILITA - PERSISTENZA DELLA ORIGINARIA SOCIETA, TRASFORMATA IN UNA NUOVA VESTE.*

La trasformazione di una societa da uno ad altro tipo (anche se si tratti di trasformazione di una societa di persone in societa di capitali) non e considerata dalla legge come creazione di una nuova societa, ma come modificazione dell'atto costitutivo della societa trasformata, che continua ad esistere in una nuova veste. La corrispondente vicenda resta, pertanto, al di fuori della sfera di applicazione dell'art 2112 cod civ, relativo alla diversa ipotesi di successione nell'impresa, con la conseguenza dell'assoluta continuita di tutti i rapporti di lavoro instaurati nel corso della complessa vita della impresa. (Conf sulla prima parte 1920/77, mass n 385633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)