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Sez. 1, Sentenza n. 4162 del 29/09/1977 (Rv. 387807 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRONUNCE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1977-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387807-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRONUNCE DEL GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVI DEDUCIBILI.*

Le statuizioni del giudice del merito, in ordine alla ricorrenza dei presupposti processuali, sono impugnabili con ricorso per Cassazione esclusivamente sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e non anche di difetto, insufficienza o contraddittorieta di motivazione, in quanto trattandosi di questioni attinenti ad errori in procedendo, la suprema Corte e munita di ampi poteri di esame e di valutazione delle risultanze processuali, a prescindere dalle argomentazioni della sentenza impugnata. (V 2373/75, mass n 376230).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)