Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 marzo 1983, causa 252/81
Epigrafe
Nella causa 252/81,
Margherita Macevičius, in Hebrant, residente in Fouleng (Belgio), con l'aw. J. Saels, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, 6, rue Léandre-Lacroix,
ricorrente, contro
Parlamento Europeo, rappresentato dal sig. Schmidt, direttore del Personale e degli Affari sociali, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario A. Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,
convenuto,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 24 ottobre 1980 del Parlamento europeo, pubblicata il 25 novembre 1980, nella parte relativa alla nomina del sig. A. Reid, all'unico posto vacante di grado A 3, ed in subordine, la nomina della ricorrente a detto posto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, la varie fasi del procedimento, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
la ricorrente, bibliotecaria diplomata, entrava in servizio presso il Parlamento europeo il 1o dicembre 1967, data a partire dalla quale essa partecipava alla gestione e all'amministrazione della biblioteca. Il 1o gennaio 1973 essa veniva promossa al grado A 4 (amministratore principale).
paragrafo 2
Nel 1972, il Parlamento aveva posto il sig. Taylor a capo della direzione generale «Ricerca e Documentazione», da cui dipende la biblioteca, e il 23 settembre 1974 l'aveva autorizzato ad attuare le riforme da lui progettate.
paragrafo 3
Fin dall'inizio, la ricorrente aveva avversato i provvedimenti di riorganizzazione della biblioteca proposti dal sig. Taylor. Fra l'altro, il direttore generale aveva designato un agente di grado A 5, il sig. Reid, per svolgere i compiti di riorganizzatore. Il 31 luglio 1975 la ricorrente impugnava questa «nomina» dinanzi alla Corte, nonostante il fatto che la designazione del sig. Reid fosse stata revocata nell'aprile dello stesso anno. Il ricorso veniva respinto con sentenza della Corte (Seconda Sezione) il 20 maggio 1976 (causa 66/75, Macevičius, Racc. pag. 593).
paragrafo 4
Successivamente, il 24 marzo 1976, la ricorrente proponeva un secondo ricorso, principalmente inteso all'annullamento del rapporto informativo compilato sul suo conto per il periodo 1973-1974. Essa definiva come «fatti gravi costituenti un abuso di potere da parte di un direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni amministrative» le valutazioni contenute in detto rapporto, recante la data del 19 marzo 1975 e contenente, secondo la ricorrente, giudizi diversi da quelli che figuravano nei suoi rapporti precedenti (cioè redatti in epoca anteriore alla nomina del sig. Taylor a direttore generale). Tuttavia, anche questo ricorso veniva respinto con sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 maggio 1977 (causa 31/76, Macevičius, Racc. pag. 883).
paragrafo 5
Negli anni 1978 e 1979 venivano previste modifiche strutturali per il servizio «Catalogo e Ordinamento della Biblioteca» del Parlamento europeo, di cui è responsabile la sig.ra Macevičius, nonché per il servizio «Consultazione, Informazioni e Documentazione» della stessa biblioteca, di cui è responsabile il sig. Reid, anch' egli amministratore principale di grado A4.
paragrafo 6
In vari documenti preparatori relativi al bilancio e all'organigramma del Parlamento, predisposti in particolare dal Segretario generale e dalla commissione «Bilanci», era stata menzionata la trasformazione di posti di grado A 5/4 in posti di grado A 3 per i capi dei due servizi sopramenzionati.
paragrafo 7
In una nota inviata al Segretario generale del Parlamento il 5 settembre 1979 e relativa all'approvazione del bilancio 1980, il sig. Taylor, direttore generale della Ricerca e della Documentazione, proponeva, riferendosi ai limiti posti al bilancio da una risoluzione del Parlamento in data 10 maggio 1979, di trasformare in A 3, per l'esercizio finanziario 1980, il solo posto di capo del servizio «Consultazione, Informazioni e Documentazione», senza fare alcuna menzione del servizio «Catalogo e Ordinamento della Biblioteca». Questa proposta veniva accettata e quindi approvata dal Segretario generale e dalla commissione «Bilanci» del Parlamento.
paragrafo 8
In una lettera inviata al presidente del Parlamento il 6 novembre 1979 e registrata in data 12 novembre 1979, la ricorrente si lamentava del fatto che il servizio «Catalogo e Ordinamento della Biblioteca» non fosse stato preso in considerazione per le domande di trasformazione di posti. A suo avviso, ciò costituiva l'espressione di una sistematica politica amministrativa seguita dal sig. Taylor e intesa a rivalutare il posto di capo del servizio «Consultazione, Informazioni e Documentazione», a danno del servizio «Catalogo e Ordinamento della Biblioteca».
paragrafo 9
Dopo la pubblicazione, il 14 luglio 1980, dell'avviso n. 2677, relativo ad un posto vacante di capo-divisione (grado A 3), posto rivalutato, previsto nell'organigramma 1980 per la direzione della divisione «Consultazione, Informazioni e Documentazione», la ricorrente aveva chiesto alla Corte, I'11 giugno 1980, in via principale, l'annullamento della designazione del solo sig. Reid per una promozione in A 3 e, in via subordinata, la promozione di entrambi gli interessati, cioé lei stessa e il sig. Reid, al grado A 3. Tuttavia, con ordinanza 18 novembre 1980, la Corte (Terza Sezione) dichiarava questo ricorso irricevibile (causa 141/80, Macevičius, Racc. pag. 3509).
paragrafo 10
La ricorrente non presentava la propria candidatura al posto dichiarato vacante con l'avviso di cui sopra. Previo esame delle candidature ricevute — cinque — l'autorità avente potere di nomina (in prosieguo AIPN), con decisione 24 ottobre 1980, pubblicata il 25 novembre 1980, nominava capo-divisione, col grado A 3, il sig. Reid. Contro tale decisione, la ricorrente proponeva, il 20 febbraio 1981, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Poiché il reclamo veniva tacitamente respinto, il 16 settembre 1981 essa depositava il presente ricorso, registrato in pari data nella cancelleria della Corte.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. darle atto del presente ricorso e dichiararlo ricevibile;
2. annullare, accogliendo il ricorso, la decisione 24 ottobre 1980, pubblicata il 25 novembre 1980, in quanto dispone la nomina del sig. Reid all'unico posto vacante di grado A 3;
3. in subordine, nominare la ricorrente a tale posto; condannare il Parlamento europeo alle spese;
paragrafo 3
Nel controricorso, la convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
«dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine respingerlo;
statuire sulle spese in conformità alle
norme vigenti».
paragrafo 5
Nella controreplica, la convenuta ha chiesto tuttavia che la Corte voglia «quanto alle spese, porle totalmente a carico della ricorrente».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › A — Sui fatti
paragrafo 1
a) La ricorrente sostiene che le critiche da essa mosse alle riforme intraprese dal sig. Taylor avevano avuto come risultato una perpetua tensione fra lei stessa e il sig. Taylor, nonché la redazione, sul suo conto, di rapporti informativi meno elogiativi di prima. Essa sostiene di essere stata oggetto di «varie manovre» con le quali — dopo la reiezione dei suoi tre precedenti ricorsi — era stata «artificialmente creata una vera e propria barriera allo sviluppo della sua carriera». Pertanto, la nomina del sig. Reid costituirebbe la conclusione di un processo iniziato vari anni prima.
paragrafo 2
Il convenuto contesta questa interpretazione dei fatti e sostiene invece che la sistematica opposizione della ricorrente — che questa, d'altronde, non esita a collegare all'interesse del servizio — implica un atteggiamento negativo ed una posizione di rifiuto «che le hanno procurato delusioni personali ed hanno avuto deprecabili ripercussioni sul suo rendimento in servizio».
paragrafo 3
Secondo il convenuto, la sig.ra Macevičius aveva già avuto problemi di comportamento con i suoi superiori prima dell'arrivo del sig. Taylor, avendo immaginato che ci si volesse «vendicare nei suoi confronti per avere essa espresso opinioni diverse da quelle dei suoi superiori».
paragrafo 4
Il Parlamento ne inferisce che le insinuazioni e le imputazioni nei confronti del sig. Taylor sono altrettanto infondate di quelle testé ricordate
paragrafo 5
Nella replica, la ricorrente nega di aver esposto i fatti in modo soggettivo. Essa ammette di essersi espressa in termini vivaci, in passato, e di aver ricevuto osservazioni quanto al suo comportamento in servizio. Ma ciò sarebbe dovuto al fatto «ch'essa stessa non viene accettata per il complesso di motivi da lei esposti».
paragrafo 6
Essa sottolinea inoltre come sia inesatto sostenere ch'essa sia sempre contraria alla riorganizzazione decisa nel 1974. Questa riorganizzazione viene da lei accettata come un fatto compiuto, ma ciò non significa che gli argomenti ch'essa aveva a suo tempo svolti siano divenuti automaticamente caduchi, cosicché, attualmente, essa non fa che spiegare la sua posizione anteriore. Per contro, essa ritiene «che dall'opposizione da lei manifestata in passato è derivata una discriminazione nei suoi confronti».
paragrafo 7
Infine, la ricorrente assume che il sig. Reid è stato il solo che abbia presentato la propria candidatura in risposta all'avviso di posto vacante n. 2677.
paragrafo 8
Il convenuto, nella controreplica, contesta quest'ultima affermazione sostenendo che in realtà vi erano state cinque candidature al posto vacante.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › B — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il convenuto sostiene che le domande formulate dalla ricorrente, sia in via principale sia in via subordinata, sono irricevibili.
paragrafo 2
Per quanto riguarda, anzitutto, le domande formulate in via principale, e cioè la domanda d'annullamento della nomina del sig. Reid «al solo posto vacante di grado A 3», il convenuto sostiene che la duplice motivazione fornita dalla ricorrente — cioè, da una parte, un motivo psicologico connesso alla sua opposizione allo sviluppo della divisione in questione e, dall'altra, il fatto che i titoli e le conoscenze richieste nell'avviso di posto vacante erano stabiliti in modo tale da rispondere esattamente al profilo del sig. Reid — dev'essere disattesa.
paragrafo 3
In effetti, il primo di questi due motivi, che costituisce una prova della permanente opposizione della ricorrente ad una riforma decisa da anni, è inconciliabile col dovere di tener presenti unicamenti gli interessi dell'istituzione. Quanto al secondo motivo, il Parlamento contesta il fatto che le condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante fossero state scelte appositamente per rispondere al profilo del sig. Reid, e sostiene che la ricorrente, decidendo di non presentare la propria candidatura, ha mantenuto uno sterile atteggiamento di opposizione che è criticabile dal punto di vista dell'istituzione e dei suoi uffici.
paragrafo 4
In ogni caso, non presentando la propria candidatura al posto vacante, la ricorrente si è preclusa la possibilità di impugnare la nomina di un altro dipendente a detto posto, poiché in tal caso, da una parte, tale nomina non può costituire un atto recante pregiudizio alla ricorrente e, dall'altra, la ricorrente non ha interesse ad agire contro la designazione di un terzo.
paragrafo 5
Quanto alla domanda formulata in via subordinata, con la quale la ricorrente chiede che la Corte voglia nominarla al posto in questione, il convenuto la considera «manifestamente irricevibile», e fa rinvio sia agli argomenti sviluppati in precedenza, sia all'ordinanza della Corte 18 novembre 1980 nella causa 141/80 (già menzionata).
paragrafo 6
La ricorrente osserva anzitutto che soltanto la Corte è competente a valutare il suo interesse ad agire.
paragrafo 7
D'altra parte, essa sostiene che l'atto impugnato le reca pregiudizio, poiché attribuisce a terzi i vantaggi di cui essa non può fruire, e può essere considerato illegittimo o altrimenti viziato; il suo ricorso deve quindi essere considerato ricevibile.
paragrafo 8
La ricorrente contesta poi l'argomento dedotto dal Parlamento, secondo cui la sua decisione di non presentare la propria candidatura al posto vacante costituirebbe la prova della sua persistente opposizione alla riforma decisa dal Parlamento nel 1974. Essa ritiene, invece, che se avesse presentato detta candidatura, senza possedere l'esperienza richiesta, le sarebbe stata rinfacciata una tale «audacia»; questa audacia sarebbe stata inoltre interpretata «come una vera e propria disonestà intellettuale».
paragrafo 9
Secondo la ricorrente, anche qualora essa avesse proposto il ricorso dopo aver presentato la propria candidatura al posto vacante, il Parlamento le avrebbe comunque risposto «che l'interesse del servizio presiede alle decisioni di nomina e che, pertanto, data l'opposizione anteriormente manifestata alla riforma di cui l'atto impugnato costituisce una delle conseguenze, essa non sarebbe stata evidentemente in grado di assolvere le relative mansioni».
paragrafo 10
Infine, la ricorrente ritiene che l'atteggiamento del convenuto nei suoi confronti manca «quanto meno di equilibrio». Da una parte, infatti, il Parlamento sostiene che l'atteggiamento della ricorrente è sterile e privo di fondamento — a causa del cattivo carattere dell'interessata e della sua presunzione — mentre, d'altra parte, per giustificare la tesi dell'irrecevibilità del ricorso, il Parlamento sostiene che la ricorrente, sia per la sua preparazione teorica sia per la sua esperienza professionale, avrebbe potuto aspirare al posto vacante di cui trattasi.
paragrafo 11
Il convenuto aggiunge, in sostanza, che in materia di ricevibilità i dipendenti devono rispettare le norme vigenti. Poiché gli interessati sono tenuti a collaborare nel procedimento di assegnazione dei posti vacanti, la ricorrente non può lamentarsi del fatto che i suoi interessi non siano stati tutelati dalla AIPN dal momento ch'essa stessa ha privato quest'ultima della possibilità di rispettare detti interessi nell'ambito di un regolare procedimento.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › C — Nel merito
paragrafo 1
La ricorrente ha dedotto tre mezzi a sostegno del ricorso.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › C — Nel merito › a) Primo mezzo: «violazione del principio del legittimo affidamento che un dipendente può fare sulla AIPN, nonché dei principi generali di equità»
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, dallo Statuto del personale ed in particolare dagli artt. 11 e 21 si desume che il dipendente, nell' esercizio delle sue funzioni, deve tener presenti unicamente gli interessi della Comunità ed è tenuto ad assistere e consigliare i suoi superiori, eventualmente esponendo loro la propria opinione per iscritto.
paragrafo 2
L'attuazione di questi principi dovrebbe «essere messa in relazione col legittimo affidamento che il dipendente deve poter fare sui propri superiori gerarchici».
paragrafo 3
Sotto questo profilo, è contrario all' equità il fatto che un dipendente il quale adempia un dovere nell'interesse del servizio, e cioè quello di esporre per iscritto i motivi che a suo avviso sconsigliano l'esecuzione di un ordine per motivi d'interesse del servizio, subisca le conseguenze di un siffatto atteggiamento, con un blocco della sua carriera.
paragrafo 4
Ora, secondo la ricorrente, è a causa dei suoi scritti, nei quali essa aveva manifestato la sua opposizione, per ragioni tecniche, alle riforme progettate, ch'essa è stata «da una parte, oggetto di rapporti informativi sfavorevoli e, dall'altra, privata di una promozione in esito all'avviso di posto vacante», mentre poteva aspettarsi che il suo coraggio avrebbe invece aumentato la fiducia che si poteva avere in lei quanto al modo di esercitare le sue funzioni.
paragrafo 5
Il convenuto condivide interamente la tesi della ricorrente secondo cui «il dipendente che esprima la propria opinione al suo superiore gerarchico relativamente ad un ordine che gli sembri irregolare non dovrebbe risentirne». Per contro, esso contesta la conclusione trattane dalla ricorrente, la quale ha sostenuto di esser stata punita per la manifestazione della sua opinione, e rinvia in proposito all'esposizione dei fatti e delle circostanze del caso. In tale contesto, non vi è spazio per discutere il controverso principio del legittimo affidamento che il dipendente deve poter fare sull'AIPN.
paragrafo 6
Per quanto riguarda, d'altra parte, la pretesa violazione dei principi generali d'equità, il convenuto ritiene di non essere in grado di rispondere su un punto a proposito del quale la ricorrente non ha esposto le proprie idee, e propone quindi di non prendere affatto in considerazione questo mezzo.
paragrafo 7
La ricorrente insiste nel sostenere che è solo in seguito alla prima opposizione da essa manifestata contro il progetto del sig. Taylor relativo alla riorganizzazione della biblioteca che nei suoi rapporti informativi è stata data la valutazione «insufficiente» per il suo comportamento in servizio.
paragrafo 8
Quanto al principio generale di equità, implicitamente compreso in quello di legittimo affidamento, esso presuppone che «l'autorità nella quale si esige che il dipendente abbia fiducia non reagirà in modo non equo nei confronti dell'interessato».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › C — Nel merito › b) Secondo mezzo: «violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale»
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, manifestamente, nel suo caso, non è stato rispettato il principio enunciato nell'art. 5, n. 3, dello Statuto, secondo cui i funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.
paragrafo 2
In proposito essa ricorda che, dal 1o gennaio 1973, non le è stata più concessa alcuna promozione, mentre, contemporaneamente, la carriera del sig. Reid «sembra senz'altro doversi definire una carriera lampo». A suo avviso è difficile non vedere fra il ristagno della sua carriera e la rapidità di quella del sig. Reid una «flagrante differenza che non può trarre origine se non dai fatti ricordati, e cioè, da una parte, coraggioso atteggiamento della ricorrente, dall'altra avanzamento dovuto al trionfo della tesi della riforma della divisione diretta dal sig. Taylor».
paragrafo 3
Il convenuto sostiene che «le lamentele della ricorrente non sono assolutamente fondate», perché la sig.ra Macevičius non ha subito alcune discriminazione; soprattutto in quanto ciò ch'essa chiama «coraggioso atteggiamento» — e che in realtà è ostinazione nel non riconoscere l'opportunità, e in seguito la realtà, di una riforma — «non ha fatto che creare inutili difficoltà ai suoi superiori».
paragrafo 4
Inoltre, il Parlamento ritiene che l'art. 5, n. 3, dello Statuto non fa altro che proclamare la parità di trattamento di tutti i dipendenti dal momento della loro entrata in servizio nella Comunità, e non può quindi essere interpretato nel senso che ai dipendenti di uno stesso grado dovrebbe essere garantito un identico sviluppo di carriera. Le nomine e le promozioni sono disposte unicamente nell'interesse del servizio. Ora, dall'esposizione dei fatti risulta che l'amministrazione del Parlamento si è basata esclusivamente sull'interesse del servizio, quale si era profilato in base alle circostanze, e di conseguenza non ha fatto altro che conformarsi agli obblighi statutari. Anche questo secondo mezzo dovrebbe quindi essere disatteso.
paragrafo 5
La ricorrente osserva che il Parlamento, da una parte, non contesta che vi siano state differenze fra le carriere dei due dipendenti interessati, senza fornire spiegazioni in proposito, mentre, dall'altra, si difende trincerandosi dietro la nozione d'interesse del servizio. Questo atteggiamento prova che la ricorrente è nel giusto quando sostiene, per quanto riguarda la ricevibilità del presente ricorso, che anche qualora essa avesse presentato la propria candidatura all'avviso di posto vacante di cui trattasi, le sarebbe stato opposto «che l'interesse del servizio imponeva la nomina del sig. Reid in luogo della sua».
paragrafo 6
Inoltre, la semplice affermazione del Parlamento, secondo cui l'art. 5, n. 3, dello Statuto non avrebbe altro significato se non quello di proclamare la parità di trattamento di tutti i dipendenti dal momento della loro entrata in servizio presso le Comunità, non può costituire un valido argomento per respingere la tesi della ricorrente, soprattutto perché il Parlamento non fornisce alcun altra spiegazione in merito alle differenze esistenti fra le carriere del sig. Reid e della sig.ra Macevičius.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti › C — Nel merito › c) Terzo mezzo: «violazione dell'art. 7, n. 1, e dell'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale»
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, dai documenti preparatori delle richieste fatte all'autorità di bilancio risulta che l'interesse del servizio avrebbe imposto che la divisione «Biblioteca», più specificamente affidata alla sua responsabilità, venisse diretta da un dipendente di grado A 3. Ora, è certo che questa esigenza non può scomparire «qualora si tratti di attribuire alla divisione “Consultazione, Informazionie Documentazione” l'unico posto di grado A 3 che sembra in definitiva esser stato chiesto all'autorità di bilancio».
paragrafo 2
È vero che l'AIPN ha competenza esclusiva nel giudicare quale sia l'interesse del servizio nell'assegnazione dei posti, ma è anche necessario ch'essa adotti una decisione motivata; e la Corte di giustizia, benché non possa decidere in merito all'interesse del servizio, può pronunziarsi «sul modo in cui una siffatta decisione è stata adottata». Stando così le cose, la ricorrente sostiene, basandosi inoltre sulle differenze fra la propria carriera e quella del sig. Reid, che nella fattispecie la trasformazione in A 3 del posto A 4 di cui è causa è in contrasto con le norme dello Statuto. La ricorrente rinvia in proposito alla sentenza emessa dalla Corte il 28 ottobre 1980 (causa 2/80, Dautzenberg, Racc. pag. 3107). Da questa sentenza si desume, a suo avviso, che quando non sia possibile assegnare contemporaneamente vari posti, poiché le autorità di bilancio non hanno ritenuto di dover concedere tutti i posti richiesti, l'autorità competente può prendere in considerazione i meriti e i titoli dei dipendenti che, dopo la trasformazione dei posti, potrebbero assumerne i compiti e le responsabilità, il che implica un raffronto ed una valutazione delle esigenze dei vari servizi o posti di cui trattasi. Ora, il Parlamento non ha adempiuto questi vari obblighi ed ha in tal modo causato un danno alla ricorrente.
paragrafo 3
Secondo il Parlamento, i principi della sentenza Dautzenberg non si possono applicare nella presente fattispecie. In quel caso, infatti, l'amministrazione aveva ottenuto un solo posto A 3 sui tre ch'essa aveva richiesto, ma la commissione «Bilanci» aveva lasciato all'AIPN la scelta sulla qualificazione di tale posto. Per contro, nel presente caso, la commissione «Bilanci» ha fatto chiaramente intendere di non essere disposta ad accettare la creazione di due posti A 3, insistendo, contemporaneamente, sulla necessità di rafforzare il servizio «Documentazione». È in tali circostanze che il direttore generale ha fatto la proposta, ampiamente motivata, di sviluppare il servizio «Documentazione». Il convenuto ricorda in proposito che, a differenza di quanto avviene per le altre istituzioni comunitarie, per il Segretariato generale del Parlamento l'autorità di bilancio fa parte dell'AIPN.
paragrafo 4
Di conseguenza, non soltanto il Segretariato generale ha agito in piena conformità con i principi che si desumono dalla sentenza Dautzenberg, ma inoltre, anche qualora si fosse trovata in una situazione analoga a quella della causa Dautzenberg, l'amministrazione del Parlamento non avrebbe potuto adottare una decisione diversa da quella attualmente impugnata. Anche il terzo mezzo dovrebbe, quindi, essere disatteso.
paragrafo 5
La ricorrente osserva anzitutto che la sentenza Dautzenberg non era stata ancora emessa nel momento in cui venivano elaborati i progetti di richieste all'autorità di bilancio, cosicché sembra difficile che il Parlamento abbia potuto rispettare già i principi ivi contenuti.
paragrafo 6
Secondo la ricorrente, da quanto esposto dal convenuto risulta che il direttore generale sig. Taylor aveva modificato «in corso di elaborazione del progetto, la sua nozione d'interesse del servizio per giungere a non vedere più che l'interesse della divisione cui appartiene il sig. Reid, poiché la commissione “Bilanci” aveva in precedenza già insistito sulla necessità di un rafforzamento del servizio “Documentazione”». Ne consegue che la rivalutazione del posto A 4, con la trasformazione in A3, per il servizio del sig. Reid non è avvenuta regolarmente, ed è questa irregolarità che la Corte potrebbe censurare, pur senza pronunciarsi sulla nozione d'interesse del servizio, il che esula dalla sua competenza.
paragrafo 7
Infine, la ricorrente ribadisce che il problema sollevato nella presente causa è esaltamento lo stesso che è stato trattato nella causa Dautzenberg. Il Parlamento si è limitato a presumere che la modifica della proposta da parte del direttore generale tenesse conto dell'interesse del servizio per il semplice fatto ch'essa era stata decisa da un direttore generale. Ora, dalla sentenza Dautzenberg risulterebbe che la Corte deve poter controllare se «la decisione impugnata è stata preceduta dalla valutazione delle esigenze dei servizi interessati». Nei vari documenti prodotti in causa non figura assolutamente l'indicazione del fatto che sia stato valutato l'interesse del servizio in termini che possano costituire oggetto del sindacato della Corte. Perciò, presumere l'applicazione di un principio o ricorrere ad una formula di stile equivale a sottrarre al controllo della Corte la motivazione di una decisione; la tesi del Parlamento dev'essere quindi respinta. Il convenuto ricorda che l'amministrazione del Parlamento non ha fatto altro che conformarsi alle direttive elaborate dalla commissione «Bilanci» che fa parte dell'AIPN. Poiché tali direttive devono consentire al Parlamento di attuare nelle migliori condizioni gli obiettivi voluti dal Trattato, l'azione amministrativa conforme a dette direttive corrisponde necessariamente all'interesse del servizio. Stando così le cose, i principi derivanti dalla sentenza Dautzenberg non possono applicarsi nella presente fattispecie.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La sig.ra Macevičius, rappresentata dall'avv. J. Saels, del foro di Bruxelles, e il Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Peter, in qualità di agente, e difeso dall'aw. A. Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 29 gennaio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 3 marzo 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 16 settembre 1981, la sig.ra Margherita Macevičius, dipendente di grado A 4 del Parlamento europeo, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione del Parlamento 24 ottobre 1980, con la quale il sig. Reid veniva nominato al posto vacante di grado A 3 presso la biblioteca e, in subordine, alla nomina della ricorrente a detto posto.
punto 2
La ricorrente è responsabile del servizio «Catologo e Ordinamento della Biblioteca» presso la biblioteca del Parlamento europeo che comprende inoltre un servizio «Consultazione, Informazioni e Documentazione», di cui è responsabile il sig. Reid. Avendo progettato modifiche strutturali per questi due servizi, negli anni 1978 e 1979, il Segretario generale del Parlamento europeo aveva richiesto, nei documenti preparatori relativi al bilancio e all'organizzazione del Parlamento, la trasformazione di posti di grado A 5/4 in A 3 per i due suddetti funzionari.
punto 3
Tuttavia, riferendosi ai limiti di bilancio fissati dal Parlamento europeo in una risoluzione del 10 maggio 1979, il direttore generale della Ricerca e della Documentazione, da cui dipende la biblioteca, proponeva in definitiva che soltanto il posto del responsabile del servizio «Consultazione, Informazioni e Documentazione» venisse trasformato in un posto di grado A 3.
punto 4
Contro tale proposta la ricorrente presentava un reclamo ed un ricorso che portavano all'ordinanza della Corte 18 novembre 1980, con la quale la domanda della sig.ra Macevičius veniva dichiarata irricevibile (causa 141/80, Racc. pag. 3509).
punto 5
Nel frattempo, il 14 luglio 1980 era stato pubblicato un avviso (n. 2677) col quale detto posto veniva dichiarato vacante. La ricorrente non presentava la propria candidatura. Previo esame delle cinque candidature ricevute, l'AIPN, con decisione 24 ottobre 1980, nominava capo-divisione il sig. Reid, col grado A 3. Il ricorso ora in esame è diretto contro tale decisione. In proposito il Parlamento ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, sia contro la domanda principale, sia contro la domanda formulata in subordine e relativa alla nomina della ricorrente al posto di cui trattasi.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità della domanda d'annullamento
punto 6
Il Parlamento fa valere in sostanza che la ricorrente, non avendo presentato la propria candidatura al posto vacante, non può più impugnare la nomina del sig. Reid. Mancando detta candidatura, infatti, questa nomina non costituisce un atto recante pregiudizio alla ricorrente e questa non ha interesse ad agire contro la designazione di un terzo.
punto 7
La ricorrente oppone che, poiché la decisione impugnata attribuisce ad un terzo vantaggi di cui essa non fruisce, deve ritenersi ch'essa ha interesse ad agire e che l'atto impugnato le reca pregiudizio. Questo atto sarebbe per lei tanto più pregiudizievole in quanto sarebbe viziato per illegittimità, dato che, in sostanza, il sig. Reid era l'unico candidato al posto A 3 di cui trattasi, e che l'avviso di posto vacante indicava condizioni appositamente stabilite per rispondere al profilo del sig. Reid, cosicché essa stessa risultava non essere in possesso dei requisiti ivi indicati, il che l'aveva d'altronde indotta a non presentare la propria candidatura. Essa sostiene inoltre che, anche qualora avesse proposto il ricorso dopo aver presentato la propria candidatura, il Parlamento ne avrebbe chiesto la reiezione facendo valere l'interesse del servizio.
punto 8
Si deve ricordare anzitutto che, nell'ordinanza 18 novembre 1980, il presidente della Terza Sezione ha dichiarato che l'avviso di posto vacante n. 2677 non ha costituito oggetto di un previo reclamo da parte della ricorrente e non può, quindi, essere impugnato in sede giurisdizionale; di conseguenza la ricorrente non può più far valere il suo argomento principale consistente nel sostenere che le condizioni poste dal suddetto avviso l'hanno esclusa dalla nomina al posto A 3 di cui è causa.
punto 9
Risulta inoltre che, dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante, il procedimento di nomina si è svolto normalmente, che si sono presentati cinque candidati e che il sig. Reid soddisfaceva le condizioni poste da tale avviso.
punto 10
Perciò, poiché ha deciso spontaneamente di non presentare la propria candidatura ed ha quindi rifiutato di partecipare al procedimento di nomina, la ricorrente non può più impugnare la nomina di un terzo e, di conseguenza, la sua domanda d'annullamento della nomina del sig. Reid è irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità della domanda formulata in subordine
punto 11
L'irricevibilità della domanda principale implica necessariamente l'irricevibilità della domanda formulata in subordine ed intesa a far nominare la ricorrente al posto A 3 di cui trattasi, poiché è stato accertato che detto posto è regolarmente occupato dal sig. Reid e che la nomina di questo non può più essere impugnata dalla ricorrente.
punto 12
Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
A norma dell'art. 70, del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, fermo restando quanto disposto dall'art. 69, § 3, 2o comma, dello stesso regolamento, relativo alle spese riconosciute dalla Corte come superflue e defatigatorie. Dato il manifesto carattere d'irricevibilità del ricorso, si deve applicare l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura e porre le spese a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è irricevibile.
2o Le spese sono poste interamente a carico della ricorrente.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 marzo 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühl
amministratore principale
Il Presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore