Sez. 3, Sentenza n. 8028 del 03/10/1994 (Rv. 487981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Estensione a punti non compresi, neppure implicitamente nel tema del dibattito - Divieto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
L'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi d'impugnazione nel senso che quando con i motivi del gravame il "thema decidendum" risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice d'appello non possono estendersi, senza violare il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)