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Sez. 2, Sentenza n. 7851 del 15/07/1993 (Rv. 483188 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Effetto devolutivo | Estensione a punti non compresi neppure implicitamente nei motivi di impugnazione - Esclusione - Accoglimento dell'impugnazione fondata su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei motivi - Ammissibilità - Limiti - Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483188-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Effetto devolutivo

L'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando con i motivi del gravame il "thema decidendum" risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice dello appello non possono estendersi senza violare il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" a punti non compresi neppure implicitamente nel tema del dibattito. Non viola, invece, tale principio il giudice d'appello che fondi la propria decisione di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione su ragioni diverse in positivo o negativo da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi ovvero, purché nell'ambito della censura proposta, prenda in esame questioni che non specificamente prospettate dall'appellante appaiono in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi d'appello, siccome costituenti un necessario antecedente logico e giuridico delle medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)