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Sez. 2, Sentenza n. 216 del 11/01/2006 (Rv. 585917 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585917-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

E nulla, in quanto priva dei requisiti minimi di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione) la sentenza, resa in esito al procedimento di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante il solo dispositivo di annullamento dell'ordinanza - ingiunzione opposta ed il regolamento delle spese di lite, ma priva della indicazione della "res litigiosa" e delle ragioni dell'annullamento del provvedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)