Sez. 2, Sentenza n. 216 del 11/01/2006 (Rv. 585917 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | In genere.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
E nulla, in quanto priva dei requisiti minimi di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione) la sentenza, resa in esito al procedimento di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante il solo dispositivo di annullamento dell'ordinanza - ingiunzione opposta ed il regolamento delle spese di lite, ma priva della indicazione della "res litigiosa" e delle ragioni dell'annullamento del provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)