Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 07/05/2003 (Rv. 562711 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di annullamento dell'ordinanza - ingiunzione - Mancata indicazione, in essa, della "res controversa" e delle ragioni dell'annullamento - Nullità della sentenza - Per difetto dei requisiti di cui all'art. 132, numero 4, cod. proc. civ. - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È nulla, in quanto difettante dei requisiti minimi di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione) la sentenza, resa in esito al procedimento di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante il solo dispositivo di annullamento dell'ordinanza - ingiunzione opposta ed il regolamento delle spese di lite, ma priva della indicazione della "res controversa" e delle ragioni dell'annullamento del provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)