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Sez. 2, Sentenza n. 6 del 03/01/1966 (Rv. 320014 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320014-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI.*

L'art. 1164 cod.civ. regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto in re aliena, non e applicabile al caso di cui, sin dall'origine, il possesso si sia estrinsecato in un'attivita corrispondente al diritto di proprieta o di comproprieta.Pertanto, non e necessario alcun atto di interversione per l'usucapione della proprieta di un cortile da parte di coloro che, pur essendo titolari di una servitu di passaggio, non si sono mai limitati ad esercitare questo solo diritto, ma si sono sempre comportati, rispetto al cortile, come condomini. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)