diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1209 del 26/02/1986 (Rv. 444687 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - ART. 1164 COD. CIV. - ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI COMPROPRIETÀ - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444687-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DI UN DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI - ART. 1164 COD. CIV. - ATTIVITÀ CORRISPONDENTE AL DIRITTO DI PROPRIETÀ O DI COMPROPRIETÀ - INAPPLICABILITÀ.*

La norma dell'art. 1164 cod. civ. disciplina l'interversione del possesso nei soli confronti di chi avendo inizialmente esercitato il possesso corrispondente a un diritto reale su cosa altrui, intenda usucapire la proprietà della cosa stessa, con la conseguenza che tale norma non è, invece, applicabile quando il possesso si sia estrinsecato sin dall'inizio in una attività corrispondente al diritto di proprietà o di comproprietà. (V 6/66, mass n 320014; (Conf 974/69, mass n 339409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)