Sez. 2, Sentenza n. 2972 del 22/10/1971 (Rv. 354238 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Ai sensi dell'art 276, primo comma, cod proc civ, il quale dispone che alla decisione della causa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, e illegale la Costituzione di un collegio giudicante che non sia formato dagli stessi giudici dinanzi ai quali si svolse la discussione della causa; e l'illegale Costituzione dell'organo importa la nullita della sentenza da esso emanata, la quale, ai sensi dell'art 158 cod proc civ, e rilevabile d'ufficio. (Conf 1124'68, mass n 332599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)