Sez. 3, Sentenza n. 1124 del 16/04/1968 (Rv. 332599 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DELIBERAZIONE DA PARTE DI COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SUSSISTENZA - INSANABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DELIBERAZIONE DA PARTE DI COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - SUSSISTENZA - INSANABILITA.*
Ai sensi dell'art. 276 comma primo cod.proc.civ., il quale dispone che alla decisione della causa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, e illegale la Costituzione di un collegio giudicante che non sia formato dagli stessi giudici dinanzi ai quali si svolse la discussione della causa e l'illegale Costituzione dell'organo importa la nullita della sentenza da esso emanata, la quale, ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ., e insanabile e dev'essere rilevata d'ufficio. (V. 2959-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)