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Sez. 3, Sentenza n. 738 del 05/03/1976 (Rv. 379394 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ISTANZA DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFETTI E DURATA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - SUSSISTENZA - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379394-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - ISTANZA DI ISTRUZIONE PREVENTIVA - EFFETTI E DURATA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE (QUINQUENNALE) - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - SUSSISTENZA - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - PROPOSIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

L'instaurazione di un procedimento di istruzione tecnica preventiva, avente carattere cautelare e conservativo, ha di per se efficacia interruttiva della prescrizione, perdurante fino al deposito della relazione del consulente tecnico. Pertanto, per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito non occorre che l'accertamento tecnico preventivo sia immediatamente seguito dall'instaurazione di un giudizio di cognizione, essendo sufficiente, ad impedire la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni prodottisi nel quinquennio anteriore al detto accertamento, che il secondo atto interruttivo, rappresentato dalla citazione in giudizio, segua prima che sia cessata l'efficacia del primo, e, cioe, entro cinque anni dallo accertamento tecnico. (V 1270/73, mass n 363852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)