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Sez. 3, Sentenza n. 3294 del 06/04/1999 (Rv. 524955 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Prescrizione del diritto dell'utilizzatore (surrogatosi nei diritti del compratore) al buon funzionamento del bene - Notifica dell'istanza del produttore di accertamento tecnico preventivo dei vizi del bene - Al solo venditore - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524955-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

L'istanza con la quale il produttore di un bene chiede l'accertamento tecnico preventivo dei vizi di esso, lamentati dall'utilizzatore, notificata, unitamente al decreto di udienza, al solo venditore del medesimo, non è atto idoneo, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere la prescrizione del diritto dell'utilizzatore, surrogatosi nei diritti del compratore, al buon funzionamento del bene stesso, perché l'efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., di un giudizio conservativo, non deriva dalla domanda di tutela preventiva di chiunque dei successivi contendenti di un giudizio ordinario, ma soltanto se quella proposta è volta alla tutela dello stesso diritto la cui prescrizione è successivamente eccepita, e quindi se il giudizio di cui all'art. 696 cod. proc. civ. è instaurato dal soggetto titolare del diritto di cui nel giudizio ordinario è eccepita la prescrizione. Nè ai predetti fini interruttivi può soccorrere l'art. 1513 cod. civ., che consente sia al venditore che al compratore di chiedere la verifica della qualità o condizione della cosa nei modi stabiliti dall'art. 696 cod. proc. civ., essendo richieste omologhe, ma volte a fini diversi, ed in particolare quella del venditore ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la garanzia di buon funzionamento e quindi a disconoscere, non a riconoscere, tale diritto del compratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 1513, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)