diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20076 del 04/03/2003 Ud. (dep. 05/05/2003) Rv. 224946 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Soggetto attivo - Commissario straordinario di grande impresa in stato di insolvenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224946-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

Il commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza, ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979, non può essere soggetto attivo dei reati di cui agli artt. 216 e 223 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria), che sono reati propri del fallito e degli organi di amministrazione delle società fallite. Il commissario anzidetto risponde, invece, dei reati propri del pubblico ufficiale, come risulta anche dal D.Lgs 8 luglio 1999, n. 279, che all'art. 40, disciplina i relativi poteri, attribuendogli, per quanto attiene alle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale, ed all'art. 96 stabilisce l'applicabilità delle sole disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 della legge fallimentare, relative al curatore fallimentare, ad ulteriore conferma dell'equiparabilità della posizione del commissario straordinario a quella del curatore fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 40, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 96, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)