Sez. 5, Sentenza n. 27513 del 03/02/2004 Ud. (dep. 18/06/2004) Rv. 228698 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Fatti di bancarotta ascrivibili ad amministratori di grandi imprese in crisi - Epoca di commissione antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 - Punibilità anche in base alla disciplina previgente - Fondamento.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di bancarotta, il fatto che l'art. 95 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, recante "nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", preveda espressamente l'equiparazione della dichiarazione di insolvenza a quella di fallimento e la conseguente applicazione delle disposizioni penali di cui al titolo VI, capi I, II e IV, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, non comporta l'inapplicabilità di tali disposizioni relativamente ai fatti commessi da amministratori di grandi imprese in crisi sotto la vigenza dell'abrogata Legge 3 aprile 1979 n. 95, in cui non esisteva analoga previsione, atteso che con il citato art. 95 del D.Lgs. n. 270/1999 il legislatore non ha inteso innovare rispetto alla situazione precedente ma ha voluto soltanto, mediante l'introduzione di una norma sostanzialmente interpretativa, porre fine a taluni contrasti interpretativi manifestatisi nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, ribadendo l'orientamento già espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur in assenza di espresso richiamo, le norme penali in materia fallimentare erano applicabili anche con riguardo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese(principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 95, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)