Sez. L, Sentenza n. 6546 del 05/11/1983 (Rv. 431255 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERATA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERATA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria non costituisce di per sè sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, essendo, a tal fine, necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalità, della continuità, della durata e non abbia carattere usurante. Oggetto di accertamento, in tal caso, non è già la capacità di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul mercato della mano d'opera, bensì il guadagno in concreto realizzato, il quale però deve essere frutto di un'attività confacente alle attitudini generiche dell'assicurato, non usurante ed avente il carattere della normalità, continuità e durata. (Conf 3699/79, mass n 400114).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)