Sez. L, Sentenza n. 3699 del 29/06/1979 (Rv. 400114 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RECUPERATA CAPACITA DI GUADAGNO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, se non costituisce di per se solo sicuro indizio di recuperata capacita di guadagno, tuttavia non lo esclude affatto, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalita, della continuita, della durata e del carattere non usurante. Oggetto di accertamento, in tal caso, non e gia la capacita di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, bensi il guadagno in concreto realizzato, il quale pero sia frutto di una attivita confacente alle attitudini generiche dello assicurato, non usurante, e avente i caratteri della normalita, continuita e durata. (Conf 4416/76, mass n 383132).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)