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Sez. 6, Sentenza n. 9874 del 05/02/2009 Ud. (dep. 04/03/2009) Rv. 243237 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla L. n. 49 del 2006 - Soppressione della distinzione tabellare fra droghe "leggere" e "pesanti" - Applicazione in sede di appello dello "ius superveniens" più favorevole - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243237-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, il giudice di appello, nel rideterminare la pena inflitta in primo grado per il reato continuato di detenzione contestuale di sostanze stupefacenti "pesanti" e "leggere" - a seguito della soppressione della distinzione tabellare operata dalla legge n. 49 del 2006 - non deve necessariamente ridurre la pena, potendola ritenere equamente commisurata rispetto al caso concreto, avuto riguardo alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo). (Principio affermato in sede di annullamento con rinvio).

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)