Sez. 6, Sentenza n. 20501 del 26/02/2010 Ud. (dep. 28/05/2010) Rv. 247372 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Modifiche introdotte dalla L. n. 49 del 2006 - Soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti" - Applicazione in sede di legittimità della norma sopravvenuta più favorevole - Annullamento in parte senza rinvio.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la Corte di cassazione, nell'applicare la legge penale più favorevole a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti", operata dalla legge n. 49 del 2006, deve rideterminare la pena, annullando senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente all'aumento di pena per la continuazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)