Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 marzo 1975, causa 23/74
Epigrafe
Nella causa 23-74,
BERTHOLD KÜSTER, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange, 243, rue des Romains, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante avanti la «Cour Supérieure du Grand-Duché», 71, rue des Glacis, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
PARLAMENTO EUROPEO, Lussemburgo, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,
convenuto,
causa avente ad oggetto, conformemente all'art. 7, n. 2, dello statuto del personale, il riconoscimento dello stato di dipendente che occupa ad interim un posto di grado A 3, con la relativa indennità differenziale, e l'annullamento delle nomine cui il Parlamento europeo ha proceduto a seguito del concorso interno A/43,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner (relatore) e A. Ó Keeffe, giudici;
avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti e le argomentazioni svolte dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente, dipendente di grado A 4, nell'aprile 1959 entrava in servizio presso l'Alta Autorità. Nel maggio 1961 veniva assunto dal Parlamento europeo — servizio linguistico; dal gennaio 1963 veniva assegnato ai servizi delle commissioni parlamentari, infine alla commissione della sanità pubblica e dei problemi ambientali, sotto la direzione del sig. Van Nuffel. Allorquando, a seguito di una riorganizzazione interna, il sig. Van Nuffel veniva nominato direttore e trasferito ad un'altra direzione generale, il posto di segretario presso la commissione della sanità pubblica e dei problemi ambientali si rendeva vacante e, a decorrere dal 1o settembre 1973, veniva occupato dal ricorrente.
paragrafo 2
Con lettera 26 novembre 1973, il ricorrente si rivolgeva al direttore generale, sig. Pasetti Bombardella, al fine di ottenere un provvedimento ufficiale per l'interim esercitato de facto. Tale lettera rimaneva senza riscontro. In prosieguo, con lettera 13 febbraio 1974, diretta al segretario generale del Parlamento europeo, egli reiterava la domanda, sollecitando un riscontro al più presto. Egli insisteva sul fatto di occupare, de facto, il posto in questione fin dal 1o settembre 1973.
paragrafo 3
In data 22 febbraio 1974 egli presentava all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo a termini dell'art. 90, 2o comma, con cui chiedeva di poter fruire dell'indennità spettantegli per l'interim, in forza dell'art. 7, n. 2, dello statuto del personale.
paragrafo 4
In riscontro alla lettera 13 febbraio 1974 il segretario generale, con lettera 4 marzo 1974, faceva presente che non era stata effettuata alcuna proposta di nomina ad interim in quanto, a seguito del concorso A/43, il posto avrebbe dovuto essere occupato a breve scadenza.
paragrafo 5
Nel frattempo, con avviso di posto vacante 26 settembre 1973 n. 875, venivano dichiarati vacanti cinque posti di capo divisione presso la direzione generale delle commissioni e delle delegazioni interparlamentari. L'avviso di posto vacante precisava che i posti sarebbero stati occupati in base all'art. 29, n. 1, lett. a). Il 28 settembre 1973 il ricorrente presentava nella debita forma il proprio atto di candidatura. Con lettera 5 ottobre 1973, diretta al sig. Berkhouwer, presidente del Parlamento europeo, il ricorrente lo pregava di sincerarsi se fossero state prese in considerazione tutte le possibilità di cui all'art. 29, n. 1. Tale lettera rimaneva senza riscontro.
paragrafo 6
Il 23 novembre 1973 veniva pubblicato il bando di concorso interno A/43. A seguito di questo nuovo bando il ricorrente, con lettera 26 novembre 1973, si rivolgeva al segretario generale onde essere informato dell'esito dell'esame di cui all'art. 29, n. 1, lett. a). Egli insisteva per essere messo al corrente, se del caso, dei motivi per i quali tale esame non avrebbe dato alcun esito. Copia di tale lettera veniva inviata al presidente del Parlamento europeo.
paragrafo 7
Con lettere dello stesso tenore (in data 20 dicembre 1973) del presidente e del segretario generale, il ricorrente veniva informato che si era ritenuto opportuno ampliare le possibilità di opzione relativamente alla copertura dei posti vacanti. Con atto 30 novembre 1973, il ricorrente aveva presentato la propria candidatura al concorso A/43.
paragrafo 8
Con decisione 14 febbraio 1974, in conformità all'esito del concorso, il presidente del Parlamento decideva di nominare ai posti vacanti cinque altri candidati.
paragrafo 9
Con reclamo 7 marzo 1974 il ricorrente chiedeva l'annullamento di tali decisioni e la nomina ad uno dei posti vacanti di capo divisione.
paragrafo 10
Con lettera 14 marzo 1974 il presidente comunicava che, data l'imprecisione del reclamo, egli non era in grado di dar seguito alle richieste del ricorrente.
paragrafo 11
Con atto depositato in cancelleria il 19 marzo 1974 il ricorrente ha proposto alla Corte di giustizia il presente ricorso.
paragrafo 12
La fase scritta si è svolta secondo il rito.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso: a) d'invitare la controparte ad esporre i motivi per cui, ai posti oggetto della controversia, non si è provveduto mediante promozione; b) d'invitare la controparte a produrre la tabella dei voti allegata alla relazione della commissione giudicatrice del concorso A/43.
paragrafo 14
Dopo che il convenuto aveva ottemperato a queste richieste la Corte, con ordinanza 20 novembre 1974, ha deciso di procedere all'escussione del sig. Opitz, presidente della commissione giudicatrice del concorso, in qualità di teste, sui criteri adottati dalla commissione stessa.
SENTENZA › In fatto › II — Conclusioni
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
A —
1. dichiarare che l'amministrazione del Parlamento europeo ha commesso un illecito omettendo di confermare al ricorrente, a sua domanda, ch'egli occupa effettivamente ad interim un posto vacante presso la commissione della sanità pubblica e dei problemi ambientali;
2. condannare il Parlamento europeo a versare al ricorrente l'indennità differenziale di cui all' art. 7, n. 2, dello statuto del personale;
B —
1. Dichiarare illegittimo il bando di concorso interno A/43, e pertanto annullare detto concorso a tutti gli effetti;
2. in subordine, dichiarare che il Parlamento europeo deve produrre l'elenco degli idonei e qualsiasi documento in base al quale detto elenco è stato compilato, ivi compresi gli ultimi rapporti informativi sui candidati promossi; annullare, in quanto incompatibili con gli artt. 7, 29 e 45 dello statuto e quindi illegittime, le cinque nomine intervenute in seguito al concorso A/43;
C — porre le spese del giudizio a carico della controparte.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
A — dargli atto che esso è disposto a produrre in giudizio l'elenco degli idonei stabilito dalla commissione giudicatrice del concorso interno A/43 nonché la relazione motivata di tale commissione, ad eccezione dèi punteggi riportati dagli altri candidati;
respingere, per la parte restante, la domanda di produzione di documenti presentata dal ricorrente;
B — dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, respingerlo;
C — statuire sulle spese secondo le norme vigenti.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. Sul primo capo della domanda
paragrafo 1
Il ricorrente assume che il senso dell'art. 7, n. 2. primo inciso, dello statuto a termini del quale «il funzionario può occupare ad interim un impiego …» è poco chiaro. L'art. 25,3o comma, dello statuto, che contempla tutte le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa ed alla cessazione dal servizio di un dipendente, non fa alcun riferimento ad una decisione relativa all'interim, di cui all'art. 7, n. 2. Il che sta a significare che, malgrado l'equivocità del testo di quest'ultima disposizione, l'interim costituisce una situazione di fatto, alla quale non occorre dar corpo con un'apposita decisione formale. Nel presente caso, il ricorrente è stato di fatto incaricato dell'espletamento dei compiti affidati al suo superiore gerarchico; egli è divenuto responsabile della segreteria della commissione sanità pubblica e problemi ambientali a seguito della promozione del suo ex titolare. Una decisione formale ad hoc non era necessaria in quel momento. La situazione così determinatasi è evidente per tutti i dipendenti interessati. Ne risulta che al ricorrente spettava l'indennità differenziale prevista al secondo inciso dell'art. 7, n. 2, a partire dal momento in cui egli aveva di fatto assunto l'interim di segretario presso la suddetta commissione.
paragrafo 2
Il convenuto eccepisce che il primo capo della domanda è irricevibile. Tenuto conto del fatto che, con lettera. 26 novembre 1973,. il ricorrente aveva presentato una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto, tendente ad ottenere una decisione in forza della quale egli potesse occupare, ad interim il posto di segretario presso la commissione sanità pubblica e problemi ambientali, il riscontro da parte del segretario generale 4 marzo 1974 ha avuto luogo entro il prescritto termine di quattro mesi. È appunto avverso tale decisione che il sig. Küster poteva presentare un reclamo ex art. 90, n. 2, dello statuto. Il reclamo, che egli aveva effettivamente presentato fin dal 22 febbraio per il mancato versamento nei suoi confronti dell'indennità differenziale ex art. 7, n. 2, dello statuto, non verte sulla decisione richiesta ed è del resto prematuro, essendo stato proposto in data anteriore alla decisione effettivamente adottata. Il reclamo è quindi irricevibile. Il ricorso alla Corte di giustizia è a sua volta irricevibile per il fatto che esso non è stato preceduto da un reclamo giuridicamente efficace ex art. 90, n. 2, dello statuto. Qualora si prendesse per buona l'argomentazione svolta dal ricorrente, secondo cui l'interim costituirebbe una situazione di fatto, di guisa che egli avrebbe diritto all'indennità differenziale senza una decisione formale dell'amministrazione, il reclamo 22 febbraio costituirebbe il primo atto procedurale necessario ai fini della ricevibilità di un ricorso. In siffatta ipotesi, il ricorso sarebbe del pari irricevibile, in quanto il reclamo 22 febbraio avrebbe dovuto costituire oggetto di una decisione espressa od implicita di rigetto. La lettera 4 marzo 1974 del segretario generale non può venir considerata come una decisione del genere, in quanto si riferisce alle domande del sig. Küster, presentate in data 26 novembre 1973 ed in data 23 febbraio 1974. Di conseguenza, anche in questo caso il ricorso sarebbe stato presentato anzitempo e sarebbe pertanto irricevibile.
paragrafo 3
Quanto al merito, il convenuto osserva che dal testo dell'art.7, n. 2, primo inciso, si desume che le designazioni interimali devono risultare da un atto formale adottato dall'autorità che ha il potere di nomina, interpretazione riaffermata dalla Corte nella sentenza 16 marzo 1971 nella causa 48-70 (Bernardi/Parlamento europeo, Racc. 1971, pag. 175). íl versamento quindi dell'indennità differenziale può venire effettuato soltanto sulla base di un atto ad hoc. L'amministrazione dispone in materia di un potere discrezionale che non può dar luogo ad un ricorso giurisdizionale in forza dell'art. 91, n. 1, dello statuto. Essa poteva quindi legittimamente lasciare scoperto il posto di cui trattasi in attesa dell'esito del concorso interno A/43.
paragrafo 4
Il ricorrente contesta che le lettere 26 novembre 1973 al sig. Pasetti Bombardella e 13 febbraio 1974 al segretario generale abbiano potuto costituire domande ai .sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto. Queste due lettere costituiscono soltanto uno scambio di corrispondenza con l'amministrazione, dato che la sola autorità competente per quanto concerne gli interim di categoria A è rappresentata dal presidente del Parlamento europeo. Quindi, dato che non esiste alcun termine relativo alla corrispondenza con l'amministrazione, il reclamo del ricorrente in data 22 febbraio 1974 è ricevibile. La proposizione del ricorso avanti la Corte di giustizia, prima della scadenza del termine entro il quale l'autorità che ha il potere di nomina può prendere posizione, viene giustificata dal fatto che il sig. Küster, in data 25 marzo 1974, aveva presentato un'istanza di provvedimento urgente. In quanto tale istanza è stata dichiarata ricevibile dal presidente della Prima Sezione della Corte di giustizia nell'ordinanza 28 marzo 1974, si deve applicare la norma di cui all'art. 91, n. 4, dello statuto, secondo cui: «la procedura relativa al principale davanti alla Corte di giustizia è sospesa fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto». Visto che il termine per provvedere sul reclamo 22 febbraio 1974 è scaduto il 23 giugno 1974, il ricorso è ricevibile per quanto riguarda l'interim.
paragrafo 5
Il ricorrente deduce di essere stato incaricato dal suo capo diretto, che aveva appena ottenuto una promozione, di assumere la direzione, nella qualità di capo servizio, della segreteria della commissione sanità pubblica e problemi ambientali. Egli ha poi esercitato tali compiti durante otto mesi e mezzo, fino al 20 maggio 1974. Se ne può desumere che l'amministrazione si era valsa della norma di cui all'art. 7, n. 2. È evidente che il convenuto deve assumersi gli oneri pecuniari che l'interim di fatto comporta. A partire dal momento in cui è stato incaricato dal suo capo gerarchico di esercitare le funzioni, più elevate, di capo divisione, il ricorrente ha maturato il diritto all'indennità differenziale. In materia il Parlamento non dispone più di alcun potere discrezionale.
paragrafo 6
Il convenuto ribatte che la rilevanza giuridica delle lettere del sig. Küster 26 novembre 1973 e 13 fabbraio 1974 deve dedursi dal loro contenuto e non dall'autorità cui esse erano indirizzate. Orbene, è pacifico che in tali lettere il Küster chiedeva, a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto, di occupare un posto ad interim, in conformità all'art. 7, n. 2, dello statuto stesso. Il destinatario ha scarsa rilevanza, in quanto l'art. 90, n. 3, prescrive comunque che le domande di dipendenti ex n. 1 devono essere inoltrate per via gerarchica. Si desume peraltro dal testo del reclamo 22 febbraio 1974 che il ricorrente medesimo considerava le suddette lettere come domande ai sensi dell'art. 90, n. 1.
paragrafo 7
Anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che le lettere del 26 novembre 1973 e del febbraio 1974 non costituivano una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, il reclamo sarebbe comunque irricevibile. A termini dell'art. 90, n. 2, dello statuto, il reclamo deve essere proposto avverso un atto che arreca pregiudizio, sia che l'autorità competente abbia adottata una decisione, sia che essa non abbia adottato un provvedimento imposto dallo statuto. La seconda ipotesi è stata contemplata dal ricorrente. Orbene, se non vi fossero state domande, non potrebbe sussistere reclamo avverso l'omissione illecita dell' autorità, consistente nel non aver riconosciuto l'interim. Per quanto concerne il mancato versamento dell'indennità, il ricorso non può essere ritenuto ricevibile in considerazione dell'istanza di provvedimento urgente 25 marzo 1974, né dell' art. 91, n. 4, dello statuto. Questa istanza verte soltanto sul secondo capo della domanda, e cioè su quello diretto all'annullamento delle cinque nomine. Non si può quindi, relativamente all'interim, invocare la domanda di provvedimento urgente onde sanare il vizio del ricorso consistente nel fatto che esso è stato presentato anzitempo.
paragrafo 8
Nel merito il convenuto deduce inoltre che dalle lettere 26 novembre 1973 e 13 febbraio 1974 e dal reclamo 22 febbraio 1974 si desume che il ricorrente medesimo era dell'avviso che la sua situazione si sarebbe sanata soltanto a seguito di una decisione formale ad hoc da parte dell'amministrazione. Quest'argomentazione trova pieno conforto nelle sentenze della Corte relative all'art. 7, n. 2.
paragrafo 9
L'indennità differenziale, dato che costituisce soltanto una conseguenza della nomina ad interim, dipende dalla decisione ex art. 7, n. 2, primo inciso. È appunto a partire dalla data in cui tale atto amministrativo è stato emanato che viene calcolato il quarto mese, a decorrere dal quale è dovuta l'indennità.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. Quanto alle nomine
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che in primo luogo si deve disaminare la questione della legittimità intrinseca del concorso interno A/43, che ha sostituito l'avviso di posto vacante n. 875. Con quest'avviso di posto vacante l'autorità che ha il potere di. nomina ha promesso di provvedere ai posti vacanti in via primaria mediante promozione o trasferimento. Il ricorrente, che era in possesso di tutti i requisiti per la promozione ad uno dei posti vacanti, ha un interesse a che l'amministrazione proceda in base alla procedura ex art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto. Risulta dalle sentenze della Corte (la sentenza 4 marzo 1964 nella causa 15-63, Lassalle/Parlamento europeo, Racc. 1964, pag. 63) che questa procedura poteva essere abbandonata solo dopo che l'amministrazione avesse esaurito tutte le possibilità. Orbene, nel presente caso niente può far credere che l'autorità abbia fatto un esame completo relativamente alle possibilità di promozione. Inoltre il provvedimento con cui l'amministrazione ha bandito il concorso interno A/43 non contiene alcuna indicazione atta a giustificare l'abbandono dell'iter origina riamente previsto con l'avviso di posto vacante n. 875. È questo il motivo per cui il bando di concorso interno A/43 è illegittimo e dev'essere annullato, come pure le cinque nomine impugnate. In subordine, il ricorrente sostiene che il concorso interno A/43 si è svolto in maniera irrituale. Egli manifesta i suoi dubbi quanto ai criteri di scelta seguiti dalla commissione giudicatrice del concorso, che non hanno alcuna relazione con gli interessi del servizio. In questo senso, essi sono in contrasto con l'art. 7, n. 1, dello statuto. Inoltre non si è proceduto conformemente agli imperativi dell'art. 45 dello statuto, che richiede lo scrutinio comparativo dei rapporti informativi. Per questo motivo il ricorrente conclude nel senso che la controparte produca tutti i documenti in base ai quali è stato steso l'elenco degli idonei ai posti vacanti, ivi compreso l'elenco medesimo e, in quanto occorra, gli ultimi rapporti informativi dei candidati promossi.
paragrafo 2
Il convenuto si domanda se il reclamo che dà il via alla fase amministrativa della controversia non debba già contenere per sommi capi i mezzi d'illegittimità sui quali sarà fondato il ricorso giurisdizionale. In proposito il convenuto richiama l'attenzione sulla circostanza che, avendo constatato che il reclamo 7 marzo 1974 non indicava mezzi d'illegittimità, esso aveva invitato, con provvedimento (amministrativo) 14 marzo, il Küster a motivare più ampiamente tale reclamo. Egli ha effettivamente presentato questa motivazione con lettera 18 marzo 1974, pur dichiarando che la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice gli rendeva difficile l'espletamento di questo compito. In presenza di questa memoria integrativa, la fase amministrativa non si è conclusa, come la decisione 14 marzo 1974 l'ha espressamente dichiarato. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto attendere la decisione definitiva dell'autorità competente prima di adire la Corte.
paragrafo 3
Il convenuto sostiene di aver osservato l'art. 29 dello statuto, allorquando esso ha proceduto in primo luogo all'esame delle possibilità di promozione e di trasferimento ex. n. 1, lett. a), del suddetto articolo. L'avviso di posto vacante n. 875 ha indicato chiaramente che il presidente del Parlamento europeo si proponeva in primo luogo di provvedere ai posti vacanti tramite promozione o trasferimento. Soltanto a seguito della constatazione che questa prima fase della procedura non poteva portare a risultati soddisfacenti, l'autorità ha proceduto alla seconda fase, ex art. 29, n. 1, lett. b), con l'affissione dell'avviso di concorso interno 23 novembre 1973, n. A/43. Il ricorrente non può quindi pretendere che l'autorità abbia avviato la seconda fase della procedura ex art. 29 per saltum rispetto alla prima. Le asserzioni del sig. Küster relativamente a tale punto sono contraddette dal carteggio svoltosi tra lui e il presidente in date 5 ottobre 1973, 23 novembre 1973 e 20 dicembre 1973.
paragrafo 4
Nessuna prova può peraltro venir richiesta all'amministrazione relativamente ai particolari dell'esame che essa deve effettuare durante la prima fase della procedura ex art 29, n. 1. L'esame in questione rientra nel potere discrezionale di cui dispone l'amministrazione circa le possibilità offertele dalla prima fase della procedura.
paragrafo 5
Il convenuto si dichiara disposto a produrre l'elenco degli idonei steso dalla commissione giudicatrice al termine dei suoi lavori, nonché la relazione motivata ex art. 5, ultimo capoverso, dell'allegato III allo statuto ed il punteggio ottenuto dal Küster al concorso. Tuttavia il convenuto non si ritiene autorizzato a rivelare né i punteggi assegnati agli altri candidati né i loro rapporti informativi. Si sottolinea che il Küster non è menzionato nell'elenco degli idonei contemplato dall'art. 30 dello statuto. L'autorità che ha il potere di nomina non ha pertanto potuto prescegliere il Küster.
paragrafo 6
La critica mossa ai criteri stabiliti dalla giuria va considerata inammissibile. A termini dell'art. 5 dell'allegato III allo statuto, la commissione giudicatrice deve stabilire, pur tenendo conto dei dati specifici del bando di concorso, i criteri in base ai quali vengono valutati i titoli dei candidati. Nell'esercizio di tale funzione essa gode di un potere sovrano di valutazione. I criteri considerati e la loro valutazione, d'altronde, rispondono ai dati specifici forniti dall'avviso di concorso e non rivelano alcun vizio atto a scalfire la legittimità della procedura.
paragrafo 7
Il ricorrente deduce che la lettera 14 marzo del presidente del Parlamento europeo costituisce una risposta al suo reclamo del 23 febbraio. Dalla domanda introduttiva 19 marzo 1974 risulta chiaramente che egli aveva considerato la lettera 14 marzo 1974 come una risposta avente il valore di una reiezione del suo reclamo. La lettera 18 marzo del ricorrente, che fornisce alcuni dati integrativi a fondamento del suo reclamo, è del pari chiara in proposito. La tesi del convenuto, secondo cui il reclamo deve già contenere per sommi capi i mezzi sui quali il ricorso giurisdizionale si fonda, non trova alcun fondamento giuridico nello statuto. Del resto, dato che il ricorrente non aveva adito agli atti oggetto della controversia, gli sarebbe stato impossibile formularli nella fase amministrativa della controversia.
paragrafo 8
Nel merito, il ricorrente fa ancora una volta presente che il passaggio dalla prima alla seconda fase della procedura ex art. 29 dello statuto dovrebbe avvenire con un atto formale, che chiarisca i motivi per cui non è stato possibile provvedere ai posti vacanti mediante promozione o trasferimento. Nel caso di specie, il ricorso al concorso interno costituisce uno sviamento di potere. Vengono all' uopo ricapitolati i motivi che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto portare alla sua promozione al posto di capo divisione:
paragrafo 9
1. la consumata esperienza professionale del ricorrente presso la commissione sanità pubblica e problemi ambientali;
2. l'alta considerazione di cui godeva presso i superiori diretti per i suoi meriti nel servizio in questione:
3. gli eccellenti rapporti informativi relativi alla sua persona;
4. il fatto che il direttore generale Pasetti Lombardella, capo dell'amministrazione del Parlamento europeo, l'aveva proposto per una promozione;
5. il fatto che egli aveva occupato de facto un posto di grado A 3 durante un periodo di 8 mesi e mezzo.
paragrafo 10
In un senso più generale, il bando di concorso interno A/43 è altresì viziato da illegittimità, in particolare per il fatto che esso è incompatibile con l'art. 45 dello statuto il quale dispone che i dipendenti meritevoli di promozione devono aver maturato un minimo d'anzianità nel loro grado. Relativamente a questo punto il ricorrente sostiene che era nelle intenzioni della controparte l'optare per taluni candidati tra i dipendenti temporanei addetti alle segreterie politiche del Parlamento europeo.
paragrafo 11
Il ricorrente, respinge l'argomentazione della controparte secondo cui la commissione giudicatrice del concorso dispone di un potere discrezionale sovrano. La commissione giudicatrice, proprio al contrario, è tenuta ad osservare norme giuridiche tassative che vanno scrupolosamente osservate. La tesi della controparte perviene a questa conclusione: che i lavori della commissione giudicatrice sfuggono ad ogni controllo giurisdizionale. In effetti, la Corte dispone di un potere di controllo che non si arresta dinanzi al segreto delle deliberazioni della commissione giudicatrice.
paragrafo 12
Dopo aver sottolineato che egli insiste sul fatto che il convenuto esibisca tutti i documenti richiestigli, il ricorrente svolge una disamina dei documenti forniti. Seguendo l'ordine dei diversi criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice, egli osserva quanto segue:
paragrafo 13
Criterio n. 1 Anzianità di servizio nella categoria A o nel ruolo LA, a qualsiasi titolo. Punteggio: 1 punto per anno maturato, con un massimo di 10 punti.
paragrafo 14
Tale criterio reca svantaggio a tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, che hanno maturato più di 10 anni d'anzianità nella categoria A.
paragrafo 15
Criterio n. 2 Anzianità acquisita nella carriera immediatamente inferiore a quella corrispondente ai posti da coprire, cioè a dire nella carriera A 4/5 e LA 4/5. Punteggio: 1 punto per anno maturato, con un massimo di 10 punti.
paragrafo 16
Vale qui la stessa osservazione fatta per il criterio n. 1.
paragrafo 17
Criterio n. 3 Età. Punteggio: 1 punto a partire dai 30 anni, 2 punti a partire dai 35 anni fino a 5 punti oltre i 50 anni.
paragrafo 18
Tale criterio, non avendo niente a che vedere con i meriti, è inopportuno. Visto che l'età media dei partecipanti oscilla intorno ai 35 anni, tale criterio potrebbe favorire un determinato candidato.
paragrafo 19
Criterio n. 4 Iscrizione nell'elenco degli idonei per un posto di grado A 3 a seguito di un precedente concorso per esami. Punteggio: 3 punti.
paragrafo 20
Benché non sia convincente — di esso si sarebbe potuto tener conto per favorire determinati candidati — questo criterio non dà adito ad una critica a priori.
paragrafo 21
Criterio n. 5 Lauree e certificati universitari. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 22
Il ricorrente, provvisto di laurea, si chiede per quale ragione la commissione giudicatrice gli abbia assegnato solo 4 punti. Egli sostiene che è stata effettuata una discriminazione nei suoi confronti, in relazione ai criteri indicati nell'avviso di posto vacante A/43. Inoltre, ci si deve chiedere per quale motivo la commissione giudicatrice non abbia tenuto conto dell'esperienza professionale equivalente.
paragrafo 23
Criterio n. 6 Studi più particolarmente connessi con le esigenze proprie dei posti da coprire. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 24
Relativamente a tale punto, sorge il problema di quali studi particolari si sarebbe potuto trattare nel presente caso. Dato che il concorso verteva su 5 posti diversi, era impossibile un'applicazione uniforme su basi analoghe.
paragrafo 25
Criterio n. 7 Dati informativi generali e valutazioni professionali rielle istituzioni comunitarie. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 26
Il ricorrente, nonostante i suoi rapporti informativi eccellenti, ha ottenuto solo 7,5 punti, laddove a due altri candidati, per i quali non sussistono rapporti informativi, sono stati assegnati 7 punti «per ragioni di equità». D'altra parte, a due altri candidati sui quali non vi sono rapporti informativi non è stato assegnato alcun punto. Tali criteri valutativi non possono essere presi sul serio.
paragrafo 27
Criterio n. 8 Esperienza od attività anteriori che presentano analogia o che costituiscono una preparazione all'esercizio delle funzioni corrispondenti ai posti da coprire. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 28
L'applicazione di tale criterio fornisce la prova migliore dello sviamento di potere. In base agli atti prodotti dalla controparte, al Küster non sono stati assegnati dei punti per tale criterio, mentre egli poteva vantare un'attività professionale triennale in differenti posti nell'industria tedesca. Inoltre tale criterio falsa necessariamente i risultati del concorso in quanto, con la sua applicazione, i candidati entrati in servizio presso le istituzioni comunitarie, vuoi immediatamente al termine dei loro studi, vuoi un poco più tardi, si trovano per forza svantaggiati rispetto a coloro che di recente sono stati assunti dalle istituzioni. Il ricorrente si chiede su quale base giuridica la commissione giudicatrice può valutare le sue precedenti attività. Egli conclude che tale criterio è stato coniato su misura al fine di scartare i candidati con una consumata esperienza professionale presso le istituzioni.
paragrafo 29
Criterio n. 9 Capacità di dirigere un gruppo di dipendenti di alto livello. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 30
Il ricorrente, al quale sono stati assegnati 4 punti, fa presente che tale punteggio è in contrasto col suo rapporto informativo.
paragrafo 31
Criterio n. 10 Qualità organizzative e di metodo. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 32
Per quanto concerne il criterio n. 10, vale la medesima osservazione fatta per il criterio precedente.
paragrafo 33
Criterio n. 11 Controllo delle conoscenze linguistiche. Punteggio: da 0 a 10 punti.
Criterio n. 12 Accertamento di una conoscenza molto approfondita della struttura e del funzionamento delle Comunità europee e delle loro istituzioni, in particolare del Parlamento, nonché dei trattati e della legislazione comunitaria. Punteggio: da 0 a 10 punti.
paragrafo 34
L'applicazione di tali criteri si traduce in un vero concorso per esami orali e, quindi, è incompatibile con l'avviso di concorso A/43 che prevede soltanto un concorso interno per titoli. È normale che la commissione giudicatrice faccia conoscenza dei candidati e svolga un colloquio con essi, ma è illecito che questo colloquio si traduca in una verifica delle conoscenze, con classifica da 0 a 10 punti per ciascuno dei due criteri.
paragrafo 35
Il ricorrente perviene alla conclusione che avrebbe potuto ottenere almeno da 12 a 15 punti in più, i quali gli avrebbero molto probabilmente consentito di essere promosso. È censurabile il fatto che la commissione giudicatrice non abbia preso in considerazione il criterio più logico nel caso di specie: l'esperienza professionale acquisita nel posto da coprire. Se ne deve concludere che la selezione dei candidati costituisce uno sviamento di potere che vizia tutti gli atti della commissione giudicatrice.
paragrafo 36
Infine, il ricorrente sostiene che la commissione giudicatrice non è stata nominata dall'autorità competente. In forza dell'art. 30 dello statuto, la commissione giudicatrice viene nominata dall'autorità che ha il potere di nomina. Risulta dalla decisione 12 dicembre 1962 dell'ufficio di presidenza del Parlamento che, per i dipendenti di categoria A, i poteri ex art. 30 dello statuto sono stati riservati al presidente del Parlamento. A termini del suo rapporto, la commissione giudicatrice è stata nominata dal segretario generale del Parlamento, quindi in contrasto con la decisione 12 dicembre 1962 e, pertanto, con l'art. 30 dello statuto. La nomina della commissione giudicatrice, essendo stata effettuata da un'autorità incompetente, deve quindi considerarsi nulla. I risultati dei lavori della commissione giudicatrice sono nulli.
paragrafo 37
Il convenuto reitera le sue osservazioni sull'irricevibilità del secondo capo della domanda. Quanto al merito, il convenuto dichiara di non poter produrre gli atti richiestigli. Per quanto riguarda la pretesa inosservanza dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto, esso sottolinea che tale disposizione obbliga l'amministrazione unicamente a disaminare le possibilità di promozione e di trasferimento, ma che non vi è alcuna disposizione che prescriva la stesura di un documento in proposito.
paragrafo 38
Per quanto concerne la critica punto per punto degli elementi di valutazione di cui al rapporto della commissione giudicatrice, critica effettuata dal ricorrente nella replica, il convenuto osserva che la Corte non può essere chiamata a rifare i lavori di una commissione giudicatrice, né a sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice. La competenza della Corte si riduce al controllo di legittimità di una procedura di concorso. Esso contesta che la commissione giudicatrice abbia proceduto, in un concorso per titoli, a prove orali. La commissione ha sentito i candidati al fine di controllare i titoli vantati dai candidati stessi. Tale controllo era perfettamente lecito e non poteva dare al concorso il carattere di concorso per esami.
paragrafo 39
La nomina della commissione giudicatrice da parte del segretario generale del Parlamento è regolare, come risulta dalla decisione relativa alla determinazione delle autorità che hanno il potere di nomina, decisione adottata dall'ufficio di presidenza del Parlamento europeo nella riunione del 7/8 ottobre 1971.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
Successivamente alla relazione d'udienza di cui sopra, si è proceduto all'escussione dei testi ed alla fase orale nell'udienza del 23 gennaio 1975.
paragrafo 2
Il ricorrente era rappresentato dall'avv. Victor Biel ed il Parlamento europeo dall'avv. Alex Bonn.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 febbraio 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il ricorso tende all'annullamento delle decisioni con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha rifiutato di attribuire al ricorrente, a decorrere dal 1o settembre 1973, l'interim ex art. 7, 2o comma, dello statuto del personale; di versargli, a partire dal 1o dicembre 1973, l'assegno differenziale contemplato dallo stesso articolo, ed infine all'annullamento delle nomine cui il Parlamento ha proceduto, a seguito dell'avviso di posti vacanti n. 875, sostituito poi dall' avviso di posti vacanti A/43.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 2
3/5 Con lettera 26 novembre 1973, il ricorrente rivolgeva all'autorità che ha il potere di nomina una domanda diretta a farsi attribuire l'interim del posto di capo divisione, segretario di una commissione del Parlamento europeo. La domanda veniva respinta con decisione 4 marzo 1974, che implicava altresì, in maniera implicita ma certa, il rifiuto di corrispondergli l'indennità differenziale interinale contemplata dall'art. 7, n. 2, dello statuto. A seguito, di tale rifiuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso cui era unita un'istanza di provvedimento urgente tendente a far sospendere qualsiasi provvedimento diretto a provvedere al posto vacante di cui è causa.
paragrafo 3
6/7 Il ricorrente, benché non abbia fatto precedere il ricorso da un nuovo reclamo, aveva, fin dal 22 febbraio 1974, completato la precedente domanda con un reclamo avverso la mancata adozione nei suoi confronti di un provvedimento che gli attribuisse l'interim del posto di segretario. In considerazione di questa circostanza, il ricorrente poteva a buon diritto ritenere che la lettera 4 marzo 1974 respingesse l'uno e l'altro.
paragrafo 4
8/9 La circostanza ch'egli aveva unito al ricorso d'annullamento un'istanza di provvedimento urgente rendeva comunque ricevibile il ricorso, in forza dell' art. 91, n. 4, dello statuto, senza che fosse necessario attendere la decisione amministrativa relativa al suddetto reclamo. Benché il procedimento giudiziario non sia stato sospeso come previsto in caso di ricorso al procedimento speciale ex art. 91, n. 4, tale circostanza, successiva all'introduzione del ricorso, non può rendere quest'ultimo irricevibile.
paragrafo 6
11/13 Pur se la domanda od il reclamo contemplati agli artt. 90 e 91 dello statuto debbano precisare, in maniera sufficiente perché l'autorità adita possa statuire con cognizione di causa, l'oggetto del reclamo ed i motivi che lo hanno provocato, non è necessario, in questa fase precontenziosa, ch'essi espongano già gli eventuali motivi d'illegittimità. Il reclamo 7 marzo 1974, che rinvia d'altronde a lettere anteriori, soddisfaceva tali condizioni. Il ricorso è quindi ricevibile.
punto 2
Il convenuto eccepisce che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda i due primi capi, per il fatto che essi non avrebbero costituito oggetto del reclamo preliminare prescritto dagli artt. 90 e 91 dello statuto del personale.
punto 10
Ad avviso del convenuto, il ricorso è altresì irricevibile, per quanto concerne il terzo capo, in quanto nel reclamo 7 marzo 1974, avverso le nomine impugnate, il ricorrente non ha fatto valere i mezzi d'annullamento sui quali egli ha in seguito fondato il ricorso.
SENTENZA › In diritto › Sull'interim
paragrafo 2
15/17 A termini dell'art. 7, n. 2, il dipendente «può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria … superiore alla carriera alla quale appartiene». Per il fatto che essa comporta per il dipendente un diritto a prestazioni determinate da parte dell'amministrazione, l'applicazione di questa disposizione richiede una decisione espressa dell'autorità che ha il potere di nomina. Dato che la decisione di affidare a un dipendente l'interim di un posto implica la valutazione dell'interesse del servizio, l'interessato non può, per il solo fatto di espletare i compiti del posto di cui trattasi, vantare un diritto ad ottenere l'interim stesso.
punto 14
Il ricorrente sostiene che l'attribuzione dell'interim ai sensi dell'art. 7, n. 2, dello statuto del personale va effettuata automaticamente nell'ipotesi del dipendente che, in seguito alla promozione del suo capo ad un altro posto, si trova di fatto incaricato di sostituirlo.
punto 18
La tesi del ricorrente è quindi infondata.
punto 19
Va quindi del pari respinta l'argomentazione del ricorrente secondo cui gli spettava, a partire dal 1 dicembre 1973, l'indennità differenziale di cui allo stesso articolo 7, n. 2.
SENTENZA › In diritto › Sulle nomine impugnate
paragrafo 1
20/22 Il ricorrente, contestando la legittimità del concorso interno A/43, fa valere in primo luogo ch'esso non avrebbe potuto essere bandito senza che fosse comprovato l'assolvimento delle formalità di cui all'art. 29, n. 1, lett. a), dello statuto del personale. In effetti, in base a tale articolo, l'autorità che ha il potere di nomina potrebbe procedere all'organizzazione di un concorso interno all' istituzione, quale prevista alla lettera b) del numero in questione, soltanto nell'ipotesi in cui risultasse impossibile provvedere ai posti vacanti mediante promozione o trasferimento. Dato che il ricorrente, a termini delle note caratteristiche biennali, era idoneo ad occupare il posto vacante, e vi si era presentato candidato, una tale prova non potrebbe essere fornita, di guisa che la decisione d'organizzare un concorso interno sarebbe illegittima.
paragrafo 3
24/26 In effetti, la presenza di più persone in possesso dei requisiti per essere promosse o trasferite può portare l'autorità che ha il potere di nomina a concludere che l'interesse del servizio e l'imparzialità delle assunzioni rendono auspicabile un concorso interno. La tesi del ricorrente si risolve nel riconoscere al vice di un dipendente il cui posto si sia reso vacante, il diritto alla successione, una volta assodato, in base al fascicolo personale, ch'egli possiede i requisiti necessari per occupare tale posto. Tanto l'interesse del servizio, quanto i diritti degli altri dipendenti ostano all'accoglimento di una siffatta pretesa.
paragrafo 6
29/30 Benché, dato il carattere necessariamente relativo dei dati sui quali essa deve basarsi, la procedura di concorso per titoli possa eventualmente presentare degli svantaggi per taluni partecipanti, l'art. 29 ne prevede tuttavia espressamente l'esistenza. Gli argomenti del ricorrente non possono quindi venir presi in considerazione qualora consistano in una critica delle imperfezioni inerenti a tale procedura.
paragrafo 7
31/32 Si deve constatare invece che, nel caso di specie, i criteri adottati dalla commissione giudicatrice del concorso appaiono scelti con animo imparziale ed informati alla volontà di tenere conto, nei limiti del possibile, dei vari elementi da prendere in considerazione nel caso concreto. Non risulta comunque che, nella scelta dei criteri, il ricorrente sia stato arbitrariamente svantaggiato, di guisa che nei suoi confronti tale scelta costituisca uno sviamento di potere od una violazione dei diritti garantiti dallo statuto.
paragrafo 8
33/34 Quanto all'attribuzione dei punti in base ai vari criteri, il ricorrente critica giustamente la decisione della commissione giudicatrice del concorso di classificare, con riferimento al criterio «Informazioni generali e valutazioni professionali nelle istituzioni comunitarie», con 7 punti su 10 due candidati per i quali non esisteva rapporto informativo. In effetti, trattavasi di due candidati, dipendenti temporanei da diversi anni delle segreterie dei gruppi politici, i quali, in quanto temporanei, non erano stati oggetto di un rapporto informativo.
paragrafo 9
35/36 Benché non sussista ostacolo all'ammissione dei dipendenti temporanei ai concorsi interni, non si devono loro attribuire punteggi fittizi, qualora a causa della loro posizione giuridica essi non possiedano uno dei requisiti prescritti. Questa irregolarità non ha tuttavia arrecato pregiudizio al ricorrente, dato che le due persone di cui trattasi non sono state nominate ai posti vacanti.
punto 23
Questa tesi non può essere accolta.
punto 27
Il mezzo va quindi disatteso.
punto 28
Il ricorrente critica, in secondo luogo, l'operato della commissione giudicatrice del concorso interno A/43, nella parte relativa ai criteri adottati per l'elenco degli idonei ed ai punteggi attribuiti ai vari candidati.
punto 37
La domanda d'annullamento delle nomine va quindi respinta.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
38/39 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Mertens de Wilmars
Donner
Ó Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 12 marzo 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
J. Mertens de Wilmars