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Sez. 3, Sentenza n. 5259 del 30/05/1994 (Rv. 486819 - 01)

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo | Espropriazione di crediti presso terzi - Istanza di assegnazione del credito sottoposto ad espropriazione - Ordinanza di rigetto del giudice dell'esecuzione - Contenuto di atto esecutivo - Impugnabilità con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486819-01

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di assegnazione del credito sottoposto ad espropriazione, perché l'esecuzione forzata non poteva essere attuata nei confronti di un Comune ai sensi dell'art. 24 D.L. 2 marzo 1989 n. 64, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989 n. 144, avendo il contenuto di atto esecutivo, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)