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Sez. 1, Sentenza n. 6228 del 21/06/1999 (Rv. 527728 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Pignoramento presso terzi nei confronti dell'IACP - Divieto di inizio di azioni esecutive contro lo Stato e gli enti pubblici non economici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo - Ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari inefficace il pignoramento - Natura - Atto esecutivo - Carattere decisorio e definitivo - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art.111, secondo comma, Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527728-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiari inefficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'IACP in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, che vieta l'inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non possiede nessuno dei caratteri la cui presenza costituisce imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per Cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza. Essa, infatti, non ha contenuto decisorio, risolvendosi in una pronuncia di (temporanea) improseguibilità dell'azione esecutiva, non suscettibile di incidere sul contenuto sostanziale del credito azionato; né ha carattere definitivo, avendo contenuto di atto esecutivo, come tale suscettibile di opposizione ex art. 617 cod.proc.civ. Ne consegue la non impugnabilità di tale ordinanza per Cassazione con ricorso ex art. 111, secondo comma, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)