diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7806 del 07/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211258 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Indisponibilità incolpevole di mezzi - Efficacia scriminante - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211258-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (Nella specie la situazione è stata esclusa avendo accertato il giudice di merito che l'imputato aveva svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da giuoco).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)