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Sez. 6, Sentenza n. 6597 del 10/01/2011 Ud. (dep. 22/02/2011) Rv. 249374 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Capacità economica dell'obbigato - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249374-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore si realizza solo qualora sussista la concreta capacità economica dell'obbligato. (Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata, la Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione del suddetto principio deve tenersi conto anche degli eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull'obbligato, nella specie tenuto alla prestazione dei mezzi di sussistenza in favore di altri due figli minori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)