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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 febbraio 1984, causa 337/82

Decisione
decisa il 1984-02-21
ECLI
ECLI:EU:C:1984:69

Epigrafe

Nel procedimento 337/82 avante ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Düsseldorf nella causa dinanzi ad esso pendente fra St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, Gustav Kniepf-Melde GmbH, Rheinberg, e Hauptzollamt Krefeld (ufficio principale delle dogane), domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 9 aprile 1976, n. 851, che fissa un'imposta di conguaglio sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcool etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 96, pag. 41), LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
II 21 aprile 1976, la ricorrente nella causa principale importava dalla Francia nella Repubblica federale di Germania alcool etilico di origine agricola. All'atto dell'importazione, l'ufficio doganale competente chiedeva il pagamento di DM 11166,70 per imposte di conguaglio. L'imposta era dovuta a norma del regolamento (CEE) della Commissione 9 aprile 1976 che fissa un'imposta di conguaglio sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcool etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 96, pag. 41).
paragrafo 2
Il regolamento n. 851/76 è entrato in vigore il 15 aprile 1976 ed è stato poi sostituito dal regolamento della Commissione 26 giugno 1978 n. 1407 (GU L 170, pag. 24). L'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento della Commissione 2 aprile 1980, n. 841 (GU L 90, pag. 30).
paragrafo 3
Le imposte previste da detti regolamenti dovevano compensare le perturbazioni o i rischi di perturbazione dei mercati tedeschi e del Benelux dovuti ad importazioni dalla Francia di alcool etilico agricolo a prezzi nettamente inferiori ai prezzi praticati su quei mercati.
paragrafo 4
Le importazioni a basso prezzo erano conseguenza diretta della politica dei prezzi praticata dalla Francia, tramite il suo monopolio nazionale, cioè di vendere per l'esportazione ad un prezzo medio inferiore di FF 280 al prezzo dello stesso alcool destinato al consumo sul mercato interno francese.
paragrafo 5
Secondo il preambolo del regolamento n. 851/76 l'imposta di conguaglio era necessaria data la mancanza di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcool e dato che il Consiglio non si era pronunciato, ai sensi dell'art. 42 del Trattato, sull'applicabilità all'alcool etilico di origine agricola delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti degli Stati.
paragrafo 6
I regolamenti con cui si istituiva detta imposta di conguaglio si fondavano sull'art. 46 del Trattato CEE.
paragrafo 7
Contro un'ingiunzione di pagamento dell'ufficio doganale competente per il versamento dell'imposta di conguaglio, la ricorrente nella causa principale proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf, eccependo l'invalidità del regolamento n. 851/76 rispetto al Trattato CEE.
paragrafo 8
Ritenendo che l'art. 46 del Trattato — ed i regolamenti su di esso basati — si sia svuotato di contenuto alla scadenza del periodo transitorio e che il monopolio francese avrebbe dovuto essere ridisciplinato a norma dell'art. 37 del Trattato, il Finanzgericht di Düsseldorf — con ordinanza 8 settembre 1982 — ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 9
«1. Se il regolamento della Commissione 9 aprile 1976, n. 851 (GU L 96 del 10. 4. 1976, pag. 41) sia invalido, in quanto basato sull'art. 46 del Trattato CEE che non può più essere applicato dopo lo scadere del periodo transitorio. 2. In caso di soluzione affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche derivino dalla suddetta invalidità».
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella Cancelleria della Corte il 23 dicembre 1982.
paragrafo 11
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente nella causa principale, con l'avv. P. Müller Kemier del foro di Hannover; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J. D. Howes, Treasury Solicitor's Department, in qualità d'agente, assistito dalľavv. C. Bellamy, di Gray's Inn a Londra; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale assume che la Commissione, nell'adottare il regolamento n. 851/76, ha manifestamente ritenuto l'art. 46 del Trattato CEE come il solo fondamento giuridico autorevole. In proposito, essa ha tuttavia dimenticato che l'art. 46 del Trattato CEE si era svuotato di contenuto allo scadere del periodo transitorio. L'applicazione dell'art. 46 presuppone che sulla situazione concorrenziale di prodotti analoghi in un altro Stato membro influisca un'organizzazione nazionale di mercato tuttora lecita come tale. Ora, nella fattispecie, l'organizzazione di mercato — in virtù della giurisprudenza della Corte — avrebbe dovuto venire adeguata, entro la fine del periodo transitorio, alle norme che reggono il mercato comune.
paragrafo 2
Inoltre, in considerazione del comportamento della Francia che era manifestamente contrario al Trattato, la Commissione avrebbe dovuto instaurare il procedimento per inosservanza a norma degli art. 155 e 169 del Trattato CEE. Il punto di vista esclusivamente pratico, secondo cui l'istituzione di un'imposta di conguaglio annulla, con effetto immediato, le conseguenze della sovvenzione contraria al Trattato, mentre il procedimento per inosservanza richiede un lasso di tempo molto più lungo durante il quale può protrarsi il comportamento illecito, con effetto discriminatorio, presenta certo innegabili vantaggi dal punto di vista puramente economico, ma non trova rispondenza nel Trattato. Il solo procedimento rapido possibile sarebbe stato quello sommario.
paragrafo 3
Il Governo del Regno Unito sostiene invece che il regolamento n. 851/76 è stato validamente adottato in forza dell'art. 46 del Trattato CEE per i seguenti motivi :
paragrafo 4
1) L'art. 46, contrariamente agli artt. 44 e 45 del Trattato, non è espressamente limitato al periodo transitorio. Ora, detto articolo si ricollega strettamente alla presenza di organizzazioni nazionali di mercato, che non devono perentoriamente venir soppresse allo scadere del periodo transitorio. 2) L'art. 46 conserva un'importante funzione quando non vi sono organizzazioni comuni di mercato. Infatti, gli Stati membri — in attesa di un'organizzazione comune di mercato — possono concedere aiuti purché siano compatibili col Trattato (sentenza 25. 9. 1979, Commissione/Francia, 232/78, Race. 1979, pag. 2729). Le disposizioni del Trattato in materia di aiuti concessi dagli Stati si applicano quindi su scala ridotta finché non sia istituita l'organizzazione comune del mercato (art. 42 del Trattato ed art. 4 del regolamento del Consiglio n. 26). La Corte ha peraltro riconosciuto che, anche dopo lo scadere del periodo transitorio, possono essere necessari ed auspicabili, sino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati, provvedimenti speciali a tutela dei produttori, purché si tratti di provvedimenti adottati dalla Comunità e non unilateralmente dallo Stato membro interessato (sentenza 25. 9. 1979, Commissione/Francia, già menzionata). 3) È pacifico che la Comunità non può imporre tasse d'effetto equivalente a dazi doganali negli scambi intracomunitari (sentenza 20. 4. 1978, Ramel, 80 ed 81/77, Racc. 1978, pag. 927), ma ciò solo se esiste un'organizzazione comune di mercato. In tal caso, infatti, gli artt. 39-46 del Trattato non consentono alcuna eccezione all'applicazione della regola generale di divieto di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Gli artt. 38, n. 2, e 46 consentono invece nella fattispecie — in mancanza di un'organizzazione comune di mercato — di riscuotere imposte di conguaglio. 4) Non vi è neppure motivo di ritenere implicitamente che l'art. 46 vada disapplicato dopo lo scadere del periodo transitorio in quanto tale disposizione continua a svolgere una funzione propria. 5) Non si può ritenere che l'art. 37 disciplini tutte le ipotesi già contemplate dall'art. 46. L'art. 46, infatti, può trovare applicazione nel caso di aiuti concessi in Stati nei quali non esistono monopoli a carattere commerciale. Inoltre, anche se esiste un monopolio del genere, il provvedimento non è necessariamente contrario all'art. 37. Infine, non vi è contraddizione nel fatto che la Commissione adotti provvedimenti di salvaguardia immediata a norma dell'art. 46, pur instaurando simultaneamente il procedimento di inosservanza per violazione dell'art. 37. 6) L'art. 46 consente di agire in modo efficace e rapido, mentre il procedimento di inosservanza richiede molto tempo e può far insorgere complesse questioni di fatto e di diritto.
paragrafo 5
La Commissione delle Comunità europee adduce argomenti simili a quelli esposti dal Regno Unito, in particolare, per quanto riguarda il tenore della norma e l'interpretazione della sentenza della Corte 25 settembre 1979 (Commissione/Francia, summenzionata). Essa sostiene inoltre che:
paragrafo 6
1) La Corte non ha sinora approfondito i problemi connessi con l'art. 46 e non si devono sopravvalutare gli accenni da essa fatti al carattere transitorio della disposizione (sentenze 20. 4. 1978, Ramel, 80 ed 81/77, Racc. 1978, pag. 927, e 20. 3. 1979, Commissione/Regno Unito, 231/78, Racc.1979, pag. 1460). 2) Gli interessi economici dei produttori agricoli interessati, in talune regioni della Comunità, esigono tassativamente che essi vengano risparmiati dalle conseguenze dell'incapacità del Consiglio di creare tempestivamente un'organizzazione comune dei mercati. Non si può neppure ostacolare la possibilità, per gli Stati membri, di adottare provvedimenti d'aiuti nazionali. L'art. 46, in questo caso, è l'unica soluzione che consente di realizzare al massimo la libera circolazione delle merci, senza danneggiare gli interessi economici dei produttori. Si devono poter adottare provvedimenti nazionali d'aiuti a condizione di non svuotare di significato la garanzia d'occupazione e di livello di vita dei produttori interessati, di cui all'art. 43, n. 3. Proprio in caso d'applicazione incondizionata delle norme in materia di libera circolazione dei beni può emergere ancor più la necessità di corrispondere aiuti nazionali. La Corte di giustizia ha peraltro ammesso che, anche nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati, è in linea di massima consentito adottare provvedimenti onde frenare gli scambi fra Stati membri qualora risulti necessario, a causa di strutture agricole diverse, intervenire in talune regioni della Comunità con misure differenziate (sentenza 15. 9. 1982, Julien Kind/Consiglio e Commissione, 106/81, Racc. pag. 2885). 3) Se gli artt. 92-94 potessero venir incondizionatamente applicati all'agricoltura anche in mancanza di disposizioni speciali, si priverebbe di fondamento giuridico qualsiasi provvedimento adottato in forza dell'art. 46, perché il ricorso a questa disposizione avrebbe senso solo al fine di neutralizzare provvedimenti leciti adottati dagli Stati membri. Sarebbe molto pericoloso adottare l'art. 46 nel caso di provvedimenti nazionali illeciti, in quanto ciò contribuirebbe a consolidarli. Risulta tuttava dall'art. 42 del Trattato che le disposizioni relative agli aiuti si applicano all'agricoltura solo entro i limiti stabiliti dal Consiglio. In mancanza di una decisione che consenta di applicare all'alcool etilico di origine agricola tutte le norme relative agli aiuti, la Commissione ha per ora solo il diritto di essere informata degli aiuti istituiti, ma non quello di costringere lo Stato membro ad abolire od a modificare l'aiuto (art. 4 del regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione ed al commercio di prodotti agricoli, GU n. 30 del 20. 4. 1962, n. 993) L'art. 5 del Trattato non può privare gli Stati membri del potere discrezionale lasciato loro espressamente dal Consiglio. 4) Nelle sue conclusioni nella causa 91/78 (Hansen II, Racc. 1979, pag. 964), l'avvocato generale ha sostenuto che, dopo la fine del periodo transitorio, gli artt. 92-94 del Trattato si applicano nel complesso anche ai prodotti agricoli per i quali non esiste ancora un'organizzazione di mercato. È vero che, se ai prodotti per i quali non esiste organizzazione comune dei mercati si applicassero indiscriminatamente le norme in materia di libera circolazione delle merci, non si potrebbe lasciare agli Stati membri piena libertà di concedere aiuti poiché ciò potrebbe comportare perturbazioni reciproche e pericolose a livello dei mercati. Tuttavia il problema dell'applicazione integrale degli artt. 92-94 va risolto solo se viene esclusa la possibilità di ricorrere all'art. 46.
paragrafo 7
Nella sentenza 29 ottobre 1980 (Maizena, 139/79, Race. 1980, pag. 3421) la Corte ha sottolineato la prevalenza degli obiettivi della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza ed ha riconosciuto al Consiglio «un ampio margine di discrezionalità» nell'esercizio delle sue competenze a norma dell'art. 42.
paragrafo 8
Se la Corte di giustizia dovesse dichiarare che, scaduto il periodo transitorio, va disapplicato l'art. 46, dovrebbe anche ammettere che gli artt. 92-94 del Trattato si applicano, trascorso il periodo transitorio, a tutti i prodotti agricoli, il che — secondo la Commissione — è giuridicamente possibile, ma — rispetto al tenore dell'art. 42 — equivarrebbe ad un gran passo.
paragrafo 9
Quanto alla seconda questione pregiudiziale relativa alle conseguenze di una eventuale invalidità del regolamento n. 851/76, se la Corte ritenesse il regolamento invalido dovrebbe almeno applicare per analogia l'art. 174, 2° comma, del Trattato CEE e dichiarare che gli effetti giuridici del regolamento sono definitivi, malgrado la sua invalidità. Poiché il regolamento non esisterebbe comunque più, la sentenza avrebbe valore solo per i rapporti precedenti. Infatti, molti argomenti corroborano oggi la validità del regolamento. Inoltre, la riscossione dell'imposta ha, in definitiva, solo eliminato un ingiustificato vantaggio di concorrenza per gli importatori. Poiché gli Stati membri e la Commissione hanno ritenuto che si potesse applicare l'art. 46, non è stato adottato alcun energico provvedimento per eliminare altrimenti l'ingiustificato vantaggio concesso alle esportazioni francesi di alcool. La Commissione non sa infine quante azioni di ripetizione di imposte riscosse in forza del regolamento n. 851/76 siano pendenti o rischino ancora di essere proposte negli Stati membri.

SENTENZA › In fatto › III — Interrogativi della Corte alla Commissione

paragrafo 1
La Corte ha chiesto alla Commissione di illustrare brevemente, per iscritto, i motivi per cui, allorché ha adottato il regolamento n. 851/76, non ha promosso la procedura di cui all'art. 169 del Trattato nei confronti della Francia per inosservanza dell'art. 37 del Trattato, dal momento che la Commissione ha osservato che l'art. 46 poteva applicarsi solo per neutralizzare i provvedimenti legittimamente adottati dagli Stati membri.
paragrafo 2
La Commissione ha risposto che — nel 1976 — riteneva che l'art. 37 del Trattato avesse ormai una sfera d'applicazione molto limitata, essendo trascorso il periodo transitorio.
paragrafo 3
Nella sentenza 13 marzo 1979 (Hansen II, 91/78, Racc. pag. 935), la Corte non ha però condiviso il punto di vista della Commissione ed ha ritenuto che l'art. 37 del Trattato CEE fosse una disposizione specifica che prevale sugli artt. 92 e seguenti. La Commissione ha tratto da questa sentenza le logiche conclusioni e — all'inizio del 1980 — ha abrogato il regolamento n. 1407/78, poiché la Francia aveva cessato di concedere aiuti all'esportazione di alcool agricolo.
paragrafo 4
Allorché il problema degli aiuti all'esportazione di alcool concessi dal monopolio francese è stato riportato dinanzi alla Commissione, questa ha rinunciato ad applicare l'art. 46 del Trattato, preferendo promuovere contro la Francia il procedimento di cui all'art. 169.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza dell'11 ottobre 1983 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, con l'avv. Müller-Kemler, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. Christopher Bellamy, in qualità di agente, la Commissione, rappresentata dal sig. Jörn Sack, in qualità di agente.
paragrafo 2
In esito all'interrogativo posto dalla Corte, le parti hanno approfondito la questione del se l'art. 46 debba applicarsi solo a provvedimenti legittimi.
paragrafo 3
L'attrice nella causa principale ha ritenuto che la Commissione non poteva ulteriormente accettare uno stato di cose incompatibile con il Trattato, comportandosi come se l'organizzazione francese del mercato fosse ancora compatibile con l'art. 37 del Trattato. Gli artt. 169 e 46 non possono venir applicati simultaneamente, giacché la Commissione non può prendere provvedimenti contro uno Stato membro nell'ambito di un ricorso per inosservanza.
paragrafo 4
Il Regno Unito ha osservato che l'art. 46 offriva un mezzo efficace, giacché, nel 1976, avrebbe consentito di porre immediatamente rimedio alle distorsioni provocate dagli aiuti francesi, consentendo così di garantire la situazione dei produttori agricoli e di stabilire i mercati. Invece, allorché la Francia concesse nuovi aiuti nel 1982-1983, la Commissione ha preferito non ricorrere all'art. 46, ritenendo più idoneo un procedimento per inosservanza contro la Francia (causa 57/83). Questo procedimento non consentiva una soluzione rapida e preventiva. Scopo dell'art. 169 è infatti quello di far sancire l'inosservanza, ma non quello di offrire una tutela. Quindi l'art. 46 non esclude l'art. 169.
paragrafo 5
Il procedimento urgente non è un surrogato soddisfacente, giacché non serve a risolvere i problemi, salvoché siano macroscopici.
paragrafo 6
Non si può sostenere che l'art. 46 si applichi solo in caso di atti legittimi, in quanto:
paragrafo 7
a) la questione della legittimità non è mai chiara specie nel settore dell'art. 37; b) la legittimità va apprezzata dalla Commissione; ma è possibile che la Corte si pronunci in seguito in senso opposto; nel frattempo i produttori avrebbero subito danni irreparabili; c) è infondato il timore della Commissione che sia pericoloso ricorrere all'art. 46 per combattere provvedimenti illegittimi, giacché la Commissione ha piena libertà di decisione quanto al ricorso all'art. 46.
paragrafo 8
Dopo la scadenza del periodo transitorio si è fatto costantemente ricorso all'art. 46 e non si può affermare che tutti abbiano sistematicamente sbagliato nel farvi ricorso.
paragrafo 9
In dottrina è stata caldeggiata la possibilità di continuare ad applicare l'art. 46; il Regno Unito ricorda: Smith and Herzog, Law of the European Economic Community, pag. 2443.
paragrafo 10
La Commissione osserva che l'art. 46 può applicarsi solo nei confronti dei provvedimenti nazionali legittimi e di conseguenza si dovrebbe annullare il regolamento n. 851/76. Questo modo di vedere è corroborato da due motivi:
paragrafo 11
a) Il procedimento per inosservanza consente di por rimedio ad un illecito. L'art. 46 apre certo una via più rapida ed efficace, ma non si comprende perché, per determinati prodotti agricoli, per i quali il Consiglio non ha ancora istituito organizzazioni comuni di mercato, si dovrebbe creare una situazione particolarmente favorevole allorché vengono istituiti aiuti nazionali. Infatti, per gli altri prodotti, si possono applicare solo gli artt. 92 e segg. A questo proposito, in passato si è caldeggiata l'introduzione di disposizioni analoghe a quelle contemplate dall'art. 46 nel capitolo degli aiuti. b) Se l'art. 46 si applicasse nel settore nel quale il Consiglio non ha adempiuto i suoi obblighi, alcuni Stati membri perderebbero l'interesse a costituire un'organizzazione comune di mercato. c) Nelle ipotesi in cui l'art. 46 neutralizzi l'effetto di determinati provvedimenti illegittimi, la Commissione potrebbe soprassedere ad adire la Corte per far dichiarare l'inosservanza, con il rischio che continuino a restar in vigore i provvedimenti illegittimi.
paragrafo 12
L'attrice nella causa principale, replicando all'argomento secondo cui l'art. 46 dovrebbe continuare ad applicarsi, poiché la Commissione potrebbe perdere la causa per inosservanza, osserva che, se viene respinto un ricorso promosso dalla Commissione a norma dell'art. 169, ciò vuol dire che non è consentito istituire tasse di conguaglio.
paragrafo 13
D'altro canto, la rinuncia agli atti nel procedimento urgente 57/83 è dovuta non già ad incertezza sull'esito della causa, bensì al fatto che il governo francese nel frattempo ha fatto venir meno la materia del contendere.
paragrafo 14
Secondo il Regno Unito non si tratta di stabilire perché qualcuno dovrebbe risultare favorito se non vi è organizzazione comune di mercato, bensì perché in questo caso dovrebbe risultare sfavorito.
paragrafo 15
Su richiesta del giudice relatore, la Commissione ha risposto che, se il regolamento del 1976 dovesse considerarsi nullo, si dovrebbe applicare per analogia l'art. 174 del Trattato, non per evitare un'incertezza giuridica, bensì per evitare che qualcuno tragga vantaggio dal fatto che la Commissione non abbia seguito il procedimento idoneo.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 23 novembre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 8 settembre 1982, pervenuta alla Corte il 23 dicembre 1982, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sollevato — a norma dell'art. 177 del Trattato CEE — due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità del regolamento della Commissione 9 aprile 1976, n. 851, che fissa un'imposta di conguaglio sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcool etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 96, pag. 41).
punto 2
All'attrice nella causa principale, per un'importazione dalla Francia nella Repubblica federale di Germania di alcool etilico, veniva richiesto, in forza di detto regolamento 851/76, il pagamento dell'imposta di conguaglio. Sostenendo l'incompatibilità del regolamento con il Trattato, essa impugnava dinanzi al Finanzgericht l'ingiunzione di pagamento.
punto 3
Dalla motivazione del regolamento si evince che le imposte di conguaglio erano destinate ad ovviare alle perturbazioni attuali o potenziali dei mercati tedesco e del Benelux conseguenti alle importazioni dalla Francia di alcool agricolo a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati su detti mercati. Importazioni e offerte a basso prezzo erano dovute fra l'altro alla politica dei prezzi seguita dal monopolio francese dell'alcool.
punto 4
II regolamento n. 851/76 si fonda sull'art. 46 del Trattato CEE, il quale recita : «Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità».
punto 5
Ritenendo che l'art. 46 del Trattato e i regolamenti che su di esso si basano siano divenuti privi di oggetto dopo la scadenza del periodo transitorio, e che il monopolio francese avrebbe dovuto essere riordinato a norma dell'art. 37 del Trattato, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni: «1. Se il regolamento della Commissione 9 aprile 1976, n. 851 (GU L 96 del 10. 4. 1976, pag. 41) sia invalido, in quanto basato sull'art. 46 del Trattato CEE, il quale non può più essere applicato dopo lo scadere del periodo transitorio. 2. In caso di soluzione affermativa alla prima questione, quali conseguenze giuridiche derivino dalla suddetta invalidità».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 6
La prima questione mira in sostanza ad accertare se l'art. 46 del Trattato CEE possa ancora applicarsi dopo la scadenza del periodo transitorio e se, quindi, il regolamento n. 851/76, adottato in forza di esso, sia valido.
punto 7
L'attrice nella causa principale ritiene che l'art. 46 del Trattato non costituisca più un fondamento valido per l'adozione del regolamento n. 851/76, essendo scaduto il periodo transitorio, entro il quale tutte le organizzazioni nazionali di mercato avrebbero dovuto essere adeguate alle norme contemplate per l'instaurazione del mercato comune. L'unico mezzo di cui disponeva la Commissione per ovviare alle distorsioni della concorrenza, provocate nella fattispecie dalla Francia, sarebbe stato il ricorso per inosservanza del Trattato da parte di uno Stato membro.
punto 8
La Commissione ritiene che l'art. 46 possa attualmente applicarsi solo nel caso di provvedimenti nazionali legittimi, dato che il ricorso per inosservanza è sufficiente a far fronte ai provvedimenti nazionali incompatibili con il Trattato. La Commissione ritiene infatti che l'adozione dell'imposta di conguaglio è giustificata solo qualora costituisca l'unico mezzo per ristabilire l'equilibrio, dato che siffatta imposta crea un ostacolo per la libera circolazione delle merci, la quale è uno dei principi fondamentali del mercato comune.
punto 9
Il Governo del Regno Unito ritiene infine che l'art. 46 conservi un'importanza fondamentale, anche dopo la scadenza del periodo transitorio, qualora non vi sia un'organizzazione comune del mercato, indipendentemente dal fatto che i provvedimenti nazionali siano legittimi.
punto 10
Di fronte alle difficoltà d'interpretazione deľart. 46 del Trattato, è opportuno, onde determinarne la portata, tener conto della lettera, del contesto e degli scopi di esso.
punto 11
Pur essendo innegabile che l'art. 46 è destinato a perdere gradualmente il suo campo d'applicazione, man mano che vengono realizzate le organizzazioni comuni di mercato, è opportuno osservare che questa disposizione non stabilisce affatto che la sua efficacia debba limitarsi al periodo transitorio. Anzi, dalla lettera dell'art. 46 si desume che esso si applica finché in uno Stato membro un prodotto è soggetto ad un'organizzazione nazionale di mercato o ad una normativa nazionale di effetto equivalente, come si verifica nella fattispecie.
punto 12
Si deve d'altro canto rilevare che, a norma dell'art. 42 del Trattato, le disposizioni del capitolo relativo alle norme sulla concorrenza, ed in particolare quelle riguardanti gli aiuti concessi dagli Stati, non possono applicarsi ai prodotti agricoli se il Consiglio non ha adottato una decisione specifica nell'ambito dell'elaborazione delle organizzazioni comuni di mercato. Per i prodotti non soggetti ad un'organizzazione del genere, il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di talune norme di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30, pag. 993) contempla unicamente l'applicazione dell'art. 93, nn. 1 e 3, prima frase, del Trattato, il quale consente alla Commissione di esser informata di detti aiuti. La Commissione non può quindi instaurare nei loro confronti il procedimento di cui all'art. 93, n. 2 del Trattato.
punto 13
D'altro canto, l'art. 37 consente di colmare solo in parte la lacuna conseguente alla limitata applicabilità a questi prodotti delle norme relative agli aiuti. Infatti solo se sussistono le condizioni particolari di cui all'art. 37 la Commissione può intervenire contro eventuali aiuti nazionali che pregiudichino la concorrenza nella Comunità.
punto 14
Da quanto precede risulta che l'art. 46 costituisce per la Commissione, finché un prodotto non è soggetto ad un'organizzazione comune di mercato, uno strumento utile che le consente di adottare provvedimenti di salvaguardia immediati contro le distorsioni della concorrenza provocate da uno Stato membro. L'istituzione di un'imposta di conguaglio in forza di questo articolo consente quindi di conseguire — grazie alla conservazione di normali correnti di scambio in circostanze eccezionali e provvisorie che hanno giustificato il provvedimento — gli scopi dell'art. 39 del Trattato, che mirano in particolare a stabilizzare i mercati e a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.
punto 15
Una siffatta imposta di conguaglio — pur se in apparenza costituisce un intralcio per gli scambi intracomunitari — non può d'altra parte equipararsi ad una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Si tratta infatti di un'imposta d'interesse generale, il cui importo è stabilito dalla Commissione e non unilateralmente da uno Stato membro e che consente di esportare dei prodotti dagli Stati che concedono aiuti negli altri Stati membri senza perturbare il mercato di questi e di evitare quindi che artificiose differenze tra i prezzi dello Stato membro esportatore e quelli dello Stato membro importatore, conseguenti alle disparità dei mercati nazionali prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune, provochino squilibri negli scambi. Spetta sempre alla Commissione vegliare a che la durata e l'importo dell'imposta rimangano circoscritti a quanto è necessario per ristabilire detto equilibrio.
punto 16
Risulta infine da quanto detto sopra che l'art. 46 non perde la sua ragione d'essere nemmeno se altre disposizioni del Trattato consentono di ovviare parzialmente alle distorsioni della concorrenza così verificatesi. L'art. 46 consente anzi, se non è stata istituita un'organizzazione comune dei mercati che instauri un'armonica situazione di concorrenza, di compensare, il più presto possibile, gli squilibri provocati da determinati provvedimenti di sostegno nazionali. La necessità di questo congegno dipende infatti unicamente dalla perturbazione della concorrenza provocata da uno Stato membro, a prescindere dal modo in cui si possono valutare i provvedimenti nazionali che danno origine a detta perturbazione. Spetta dunque alla Commissione, sotto il controllo della Corte, valutare unicamente, secondo la lettera dell'art. 46, se la disciplina di uno Stato membro pregiudichi la concorrenza di un prodotto analogo in un altro Stato membro e giustifichi perciò l'istituzione di un'imposta di conguaglio.
punto 17
Ne consegue del pari che non è il caso, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, di distinguere a seconda che gli scompensi cui si deve porre rimedio siano conseguenza di provvedimenti compatibili o incompatibili col diritto comunitario.
punto 18
D'altro canto, se la Commissione ritiene che detto Stato membro è venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato, l'istituzione di un'imposta di conguaglio non la dispensa dall'esercitare i poteri attribuitile dagli artt. 155 e 169 del Trattato e dal dare inizio perciò al procedimento contemplato da quest'ultimo articolo.
punto 19
Si deve dunque rispondere al giudice nazionale che l'art. 46 del Trattato CEE può applicarsi, dopo la scadenza del periodo transitorio, ai prodotti non ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato. Quindi, la validità del regolamento della Commissione 9 aprile 1976, n. 851, che fissa un'imposta di conguaglio sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcool etilico di origine agricola ottenuto in Francia (GU L 96, pag. 41) non può venir impugnata per il fatto che detto regolamento è fondato su questa disposizione.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 20
Poiché la seconda questione è stata sollevata soltanto per l'ipotesi in cui il regolamento n. 851/76 fosse invalido, è superfluo darle soluzione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese incontrate dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità Europee, che hanno presentato alla Corte le loro osservazioni, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta dunque pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 8 settembre 1982, dichiara: La validità del regolamento della Commissione 9 aprile 1976, n. 851, che fissa un'imposta di conguaglio sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcool etilico d'origine agricola ottenuto in Francia (GU L 96, pag. 41) non può venir impugnata per il fatto che detto regolamento è rondato sull'art. 46 del Trattato CEE, il quale può venir applicato, dopo la scadenza del periodo transitorio, ai prodotti non ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato.

Firme

Mertens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due Everling Kakouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

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