Sez. U, Sentenza n. 1097 del 20/04/1974 (Rv. 369068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, consistendo non in un'impugnazione in senso proprio, ma in un'istanza diretta a fare stabilire chi sia il giudice della controversia, e ammissibile anche se privo di motivi. (V 1613'73, mass n 364458).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)