Sez. U, Sentenza n. 1105 del 27/03/1976 (Rv. 379773 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, per la sua natura non di impugnazione ma di mera istanza diretta all'individuazione del giudice, e ammissibile anche se privo dei motivi. (Conf 3203/74, mass n 371701; (Conf 1097/74, mass n 369068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)