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Sez. U, Sentenza n. 1105 del 27/03/1976 (Rv. 379773 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379773-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - MANCANZA - IRRILEVANZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione, per la sua natura non di impugnazione ma di mera istanza diretta all'individuazione del giudice, e ammissibile anche se privo dei motivi. (Conf 3203/74, mass n 371701; (Conf 1097/74, mass n 369068).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)